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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111

Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".

note: Entrata in vigore del decreto: 11-10-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2012)
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Testo in vigore dal:  11-10-1995 al: 22-10-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso";
Considerata la necessità di provvedere all'attuazione della direttiva predetta essendo scaduto il relativo termine;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai pacchetti turistici definiti all'art. 2, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui agli articoli 3 e 4, in possesso di regolare autorizzazione.
2. Il presente decreto si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dei locali commerciali, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art. 24 così recita:
"Art. 24 (Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) l'offerta del servizio "tutto compreso" ed il relativo contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni più favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;
b) il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sarà ammesso nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;
c) l'organizzatore ed il venditore, in relazione alle rispettive responsabilità, sono tenuti a stipulare un contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, per il rimborso dei fondi depositati ed il rimpatrio".
- La direttiva 90/314/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 158 del 23 giugno 1990.
Nota all'art. 1:
- Il D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, reca attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.