DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-6-1994
                              Art. 498. 
                       D e s t i t u z i o n e 
 
  1. La destituzione, che  consiste  nella  cessazione  dal  rapporto
d'impiego, e' inflitta: 
    a) per atti che siano in grave contrasto con  i  doveri  inerenti
alla funzione; 
    b) per attivita' dolosa che abbia portato grave pregiudizio  alla
scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie; 
    c) per illecito uso o distrazione dei  beni  della  scuola  o  di
somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli  stessi
fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della
medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione,  si
abbiano compiti di vigilanza; 
    d) per gravi atti  di  inottemperanza  a  disposizioni  legittime
commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per  concorso
negli stessi; 
    e) per  richieste  o  accettazione  di  compensi  o  benefici  in
relazione ad affari trattati per ragioni di servizio; 
    f) per gravi abusi di autorita'.