DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-10-1995
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 492. 
                              Sanzioni 
  1. Fino al riordinamento degli organi collegiali ((.  .  .  )),  le
sanzioni disciplinari e le relative  procedure  di  irrogazione  sono
regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo
e dagli articoli seguenti. 
  2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri,
possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 
    a) la censura; 
    b) la sospensione dall'insegnamento  o  dall'ufficio  fino  a  un
mese; 
    c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio  da  oltre  un
mese a sei mesi; 
    d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo
di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per
lo svolgimento di compiti diversi da quelli  inerenti  alla  funzione
docente o direttiva; 
    e) la destituzione. 
  3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare
e' costituito dall'avvertimento  scritto,  consistente  nel  richiamo
all'osservanza dei propri doveri.