stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  23-2-2006
aggiornamenti all'articolo

Art. 379

Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati
1. I
(( cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica ))
che abbiano conseguito
(( in uno Stato diverso dall'Italia ))
un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
2. Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l' attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi istituiti
(( in uno Stato diverso dall'Italia ))
dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 636, comma 1, lettere a) e b), ovvero siano in possesso di un titolo straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate.
3. I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei commi 1 e 2, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
4. I
(( cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica ))
che abbiano conseguito
(( in uno Stato diverso dall'Italia))
un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta di 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.
5. Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale è stata presentata la domanda dell'interessato.
6. I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
7. Il documento comprovante l'equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi.
8. La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti
(( in uno Stato diverso dall'Italia ))
da
(( cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica ))
, diversi da quelli considerati nel terzo comma dell' articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 153, è concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi d'intesa con il Ministro degli affari esteri e sentito il Ministro della pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validità è rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
9.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 2006, N. 29 ))
.