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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal:  3-6-1994

Art. 327

Interventi
1. Le funzioni amministrative trasferite alle regioni ai sensi degli articoli 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 in materia di diritto allo studio concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l' assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati pisco-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.
2. Le funzioni amministrative indicate nel comma 1 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale. La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.
3. Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui al presente capo le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Nota all'art. 327:
- Il testo degli articoli 42, 43 e 45 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) è il seguente:
"Art. 42 (Assistenza scolastica). - Le funzioni amministrative relative alla materia 'assistenza scolasticà concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici: l'erogazione gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari".
"Art. 43 (Competenze dello Stato). - Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi".
"Art. 45 Attribuzioni ai comuni). - Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42, sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale.
I patronati scolastici sono sopressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978, le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per passaggio dei beni e del personale.
I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Nel temine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati.
La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati".