DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/2011)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-9-1977
                              Art. 42.
                        Assistenza scolastica

  Le   funzioni  amministrative  relative  alla  materia  "assistenza
scolastica"  concernono  tutte le strutture, i servizi e le attivita'
destinate  a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o
mediante  servizi  individuali o collettivi, a favore degli alunni di
istituzioni  scolastiche  pubbliche  o  private,  anche se adulti, lo
assolvimento dell'obbligo scolastico nonche', per gli studenti capaci
e meritevoli ancorche' privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
  Le  funzioni  suddette  concernono  tra  l'altro: gli interventi di
assistenza  medico-psichica;  l'assistenza  ai minorati psico-fisici;
l'erogazione  gratuita  dei  libri  di testo agli alunni delle scuole
elementari.