stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 gennaio 1994, n. 29

Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti.

note: Entrata in vigore della legge: 2-2-1994
nascondi
Testo in vigore dal:  2-2-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Professione di terapista della riabilitazione non vedente
1. In attesa della riforma dell'ordinamento delle scuole di formazione degli esercenti le professioni sanitarie non mediche e del relativo esercizio professionale, sono abilitati all'esercizio della professione sanitaria di terapista della riabilitazione i non vedenti diplomati ai sensi e con le modalità previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La professione è esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato, e in conformità alla prescrizione rilasciata dal medico.
AVVERTENZA:
Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubbica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quì trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992, (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:
"Art. 6 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università).
(Omissis).
3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico,tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le istituzioni private accreditate e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I diplomi conseguiti presso le predette scuole sono rilasciati a firma del responsabile delle medesime e del rettore dell'università competente. I corsi di studio previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado. Ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del di- ploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.
(Omissis)".