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DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 533

Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2020)
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vigente al 09/02/2017
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Testo in vigore dal:  31-12-2005 al: 11-11-2017
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro per le riforme elettorali e istituzionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:

Titolo

I DISPOSIZIONl GENERALI

Art. 1

((
1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.
3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.
4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422.
La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale))
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 26 aprile 2005, n. 64, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2005, n. 110, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che nelle ipotesi di cui al comma 1 del suddetto decreto, anche in deroga a quanto previsto dal presente art. 1, comma 2 la determinazione del numero dei seggi da assegnare in ragione proporzionale in ciascuna circoscrizione e regione è effettuata per l'elezione del Senato della Repubblica, di modo che il numero di seggi destinati al riparto con metodo proporzionale, in ogni regione, si ottiene sottraendo dal numero di seggi spettanti a ciascuna regione ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, il numero di seggi da attribuire, in base alla normativa vigente al momento dello scioglimento delle Camere, nei collegi uninominali di ciascuna regione.