COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 5-11-2020
aggiornamenti all'articolo
 
 
                              Art. 57. 
 
Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale, salvi i  seggi
assegnati alla circoscrizione Estero. 
Il numero dei senatori elettivi e' di ((duecento)),  ((quattro))  dei
quali eletti nella circoscrizione Estero. ((20)) 
  Nessuna Regione ((o Provincia autonoma)) puo' avere  un  numero  di
senatori inferiore a ((tre)); il Molise ne ha due, la  Valle  d'Aosta
uno. ((20)) 
  ((La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province  autonome,
previa applicazione  delle  disposizioni  del  precedente  comma,  si
effettua  in  proporzione  alla  loro  popolazione,   quale   risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei  quozienti  interi  e
dei piu' alti resti)). ((20)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, ha disposto (con l'art.
5) che la suddetta modifica entra in vigore con la prima convocazione
dei  comizi  elettorali  successiva  alla  sua  pubblicazione   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 ha disposto (con  l'art.
4, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere  dalla
data del primo scioglimento o della  prima  cessazione  delle  Camere
successiva alla data  di  entrata  in  vigore  della  suddetta  legge
costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni
dalla predetta data di entrata in vigore.