DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-9-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 93 
                     Concordato di liquidazione 
 
  1. In qualsiasi stadio della procedura di  liquidazione  coatta,  i
commissari, con il parere del comitato  di  sorveglianza,  ovvero  la
banca ai sensi ((dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e
dell'insolvenza)), con il parere degli  organi  liquidatori,  possono
proporre un concordato al tribunale ((del luogo dove l'impresa ha  il
centro degli interessi principali)). La proposta di  concordato  deve
essere autorizzata dalla Banca d'Italia. ((93)) ((96)) ((104)) 
  2. La proposta di concordato deve indicare la  percentuale  offerta
ai creditori, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie. (65) 
  3. L'obbligo di pagare le quote di concordato puo'  essere  assunto
da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria.
In tal caso l'azione dei creditori per  l'esecuzione  del  concordato
non puo' esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti  delle
rispettive quote. La proposta puo' prevedere la cessione,  oltre  che
dei beni compresi nell'attivo, anche delle azioni di pertinenza della
massa,  purche'  autorizzate  dalla  Banca  d'Italia,  con  specifica
indicazione  dell'oggetto  e  del  fondamento   della   pretesa.   Il
proponente puo' limitare gli impegni assunti  con  il  concordato  ai
soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli
che hanno proposto opposizione  allo  stato  passivo  o  insinuazione
tardiva al tempo della proposta, subentrando nei relativi giudizi. In
tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere la  banca.
Gli effetti del concordato  sono  regolati  ((dall'articolo  248  del
codice della crisi e dell'insolvenza)). (65) ((93)) ((96)) ((104)) 
  4. La proposta di concordato e il parere degli  organi  liquidatori
sono depositati nella cancelleria del tribunale.  La  Banca  d'Italia
puo' stabilire altre forme di pubblicita'. 
  5. Entro  trenta  giorni  dal  deposito,  gli  interessati  possono
proporre opposizione con ricorso depositato  nella  cancelleria,  che
viene comunicato al commissario. 
  6. Il tribunale decide  con  decreto  motivato  sulla  proposta  di
concordato, tenendo conto delle opposizioni e del  parere  su  queste
ultime reso dalla Banca d'Italia. Il decreto e'  pubblicato  mediante
deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal  tribunale.
Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli  opponenti
con biglietto di cancelleria. Si applica ((l'articolo 247 del  codice
della crisi e dell'insolvenza)). (65) ((93)) ((96)) ((104)) 
  7.  Durante  la  procedura  di  concordato  i  commissari   possono
procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'art. 91. 
 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che i commi 2, 3 e 6 del presente articolo,  come  modificati  dal
suddetto decreto, si applicano "anche alle procedure di  liquidazione
coatta amministrativa in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e per le quali non sia  stato  gia'  autorizzato  il
deposito della documentazione finale". 
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AGGIORNAMENTO (93) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come  modificato  dal  D.Lgs.  26
ottobre 2020, n. 147, ha disposto (con l'art. 369, comma  4)  che  le
presenti   modifiche   si   applicano   "alle   liquidazioni   coatte
amministrative  disposte  per  effetto  di   domande   depositate   o
iniziative comunque esercitate successivamente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore delle  modifiche  dei  commi  1,  3  e  6  del
presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. 
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AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata in vigore delle  modifiche  dei  commi  1,  3  e  6  del
presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.