DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 92 
                         Adempimenti finali 
 
  1. Liquidato l'attivo , o una parte rilevante dello stesso, e prima
dell'ultimo  riparto  ai  creditori  o  dell'ultima  restituzione  ai
clienti,  i   commissari   sottopongono   il   bilancio   finale   di
liquidazione, il  rendiconto  finanziario  e  il  piano  di  riparto,
accompagnati da una relazione propria e da  quella  del  comitato  di
sorveglianza, alla Banca  d'Italia,  che  ne  autorizza  il  deposito
presso la cancelleria del  tribunale.  La  liquidazione  costituisce,
anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito
i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto
periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti. (65) 
  2. I  commissari  danno  comunicazione  dell'avvenuto  deposito  ai
creditori e ai clienti ammessi al passivo con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 86, comma 3, e  mediante  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. (65) 
  3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre
le loro contestazioni con  ricorso  al  tribunale.  Si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 87, commi da 2 a 5 e dell'articolo 88. 
  4. Decorso il termine  indicato  senza  che  siano  state  proposte
contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza  passata  in
giudicato, i commissari liquidatori  provvedono  al  riparto  o  alla
restituzione finale in conformita' di quanto  previsto  dall'articolo
91. 
  5. Le somme e gli strumenti  che  non  possono  essere  distribuiti
vengono depositati nei modi stabiliti dalla  Banca  d'Italia  per  la
successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facolta'
prevista dall'articolo 91, comma 7. 
  6. Si applicano le disposizioni del codice  civile  in  materia  di
liquidazione delle societa' di capitali, relative alla  cancellazione
della societa' ed al deposito dei libri sociali. 
  7. La pendenza  di  ricorsi  e  giudizi,  ivi  compreso  quello  di
accertamento dello stato di insolvenza, non preclude  l'effettuazione
degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti e  la  chiusura
della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale  chiusura
e' subordinata alla esecuzione di accantonamento  o  all'acquisizione
di garanzie ai sensi dell'articolo 91, commi 6 e 7. 
  8. Successivamente alla chiusura della  procedura  di  liquidazione
coatta,  i  commissari  liquidatori  mantengono   la   legittimazione
processuale, anche nei successivi  stati  e  gradi  dei  giudizi.  Ai
commissari liquidatori, nello svolgimento delle attivita' connesse ai
giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4 e
84, commi 1, 3 ((,  5))  e  7  del  presente  decreto.  I  commissari
liquidatori ripartiscono, in base alla documentazione di cui al comma
1, eventuali somme derivanti all'esito  dei  giudizi  nonche'  quelle
derivanti  dalla  cessione  o  liquidazione  dell'attivo  non  ancora
realizzato al  momento  di  chiusura  della  procedura  ovvero  dagli
accantonamenti eseguiti a quel momento. (65) 
  9. I commissari liquidatori sono estromessi,  su  propria  istanza,
dai giudizi relativi ai rapporti oggetto di cessione  nei  quali  sia
subentrato il cessionario, ivi compresi i giudizi relativi allo stato
passivo e quelli di costituzione di parte civile in  giudizi  penali.
(65) 
 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che i commi 1, 2, 8 e 9 del presente articolo, come modificati dal
suddetto decreto, si applicano "anche alle procedure di  liquidazione
coatta amministrativa in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e per le quali non sia  stato  gia'  autorizzato  il
deposito della documentazione finale".