DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-9-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 87 
                   Opposizioni allo stato passivo 
 
  1. Possono proporre opposizione allo stato  passivo,  relativamente
alla propria posizione e contro  il  riconoscimento  dei  diritti  in
favore dei soggetti inclusi  negli  elenchi  indicati  nell'art.  86,
comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in  tutto
o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione
prevista dall'art. 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo  stesso
termine decorrente dalla data di pubblicazione  dell'avviso  previsto
dal medesimo comma 8. 
  2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso
al presidente del tribunale ((del luogo in cui la banca ha il  centro
degli interessi principali)). Si applica ((l'articolo 206, comma 2  e
seguenti, del codice della crisi e dell'insolvenza)).  ((93))  ((96))
((104)) 
  3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice  relatore
tutte le cause  relative  alla  stessa  liquidazione.  Nei  tribunali
divisi in piu' sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e
il presidente di  questa  provvede  alla  designazione  di  un  unico
giudice relatore. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181. 
  5. Quando sia  necessario  per  decidere  sulle  contestazioni,  il
giudice  richiede  ai  commissari   l'esibizione   di   un   estratto
dell'elenco dei creditori chirografari previsto dall'art.  86,  comma
6; l'elenco non viene messo a disposizione. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (93) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come  modificato  dal  D.Lgs.  26
ottobre 2020, n. 147, ha disposto (con l'art. 369, comma  4)  che  le
presenti   modifiche   si   applicano   "alle   liquidazioni   coatte
amministrative  disposte  per  effetto  di   domande   depositate   o
iniziative comunque esercitate successivamente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  2  del  presente
articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  2  del  presente
articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.