DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 82 
          Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza 
 
  1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa
o a risoluzione si trova in stato di  insolvenza,  il  tribunale  del
luogo dove essa ha il centro degli interessi principali, su richiesta
di uno  o  piu'  creditori,  su  istanza  del  pubblico  ministero  o
d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali  della
banca, dichiara lo stato di insolvenza  con  sentenza  in  camera  di
consiglio.  Quando  la  banca  sia  sottoposta   ad   amministrazione
straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza  anche  su  ricorso
dei commissari straordinari, sentiti i commissari  stessi,  la  Banca
d'Italia  e  i  cessati  rappresentanti  legali.  Si   applicano   le
disposizioni  dell'articolo  ((297))  del  codice   della   crisi   e
dell'insolvenza. (93) (96)((104)) 
  2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di
insolvenza  al   momento   dell'emanazione   del   provvedimento   di
liquidazione  coatta  amministrativa  e  l'insolvenza  non  e'  stata
dichiarata a norma del comma 1, il tribunale  del  luogo  in  cui  la
banca ha  il  centro  degli  interessi  principali,  su  ricorso  dei
commissari  liquidatori,  su  istanza  del   pubblico   ministero   o
d'ufficio, sentiti la  Banca  d'Italia  e  i  cessati  rappresentanti
legali della banca, accerta tale stato  con  sentenza  in  camera  di
consiglio. Si applicano le  disposizioni  dell'articolo  ((298))  del
codice della crisi e dell'insolvenza. (93) (96)((104)) 
  3. La dichiarazione giudiziale dello stato di  insolvenza  prevista
dai commi  precedenti  produce  gli  effetti  indicati  nell'articolo
((299)) del codice della crisi e dell'insolvenza. (93) (96)((104)) 
 
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AGGIORNAMENTO (93) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come  modificato  dal  D.Lgs.  26
ottobre 2020, n. 147, ha disposto (con l'art. 369, comma  4)  che  le
presenti   modifiche   si   applicano   "alle   liquidazioni   coatte
amministrative  disposte  per  effetto  di   domande   depositate   o
iniziative comunque esercitate successivamente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore delle  modifiche  dei  commi  1,  2  e  3  del
presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. 
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AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata in vigore delle  modifiche  dei  commi  1,  2  e  3  del
presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.