DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-11-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 72 
          Poteri e funzionamento degli organi straordinari 
 
  ((1. Salvo che non  sia  diversamente  specificato  all'atto  della
nomina, i commissari esercitano tutte le funzioni e  tutti  i  poteri
spettanti all'organo di amministrazione  della  banca  ai  sensi  del
codice civile,  delle  disposizioni  di  legge  applicabili  e  dello
statuto della banca. La Banca d'Italia, nel provvedimento di  nomina,
puo' stabilire che ai commissari sono attribuiti soltanto determinati
poteri e funzioni di amministrazione.)) ((65)) 
  ((1-bis.  Salvo  che   non   sia   diversamente   specificato   nel
provvedimento  che  dispone   l'amministrazione   straordinaria,   ai
commissari spettano i compiti di accertare la  situazione  aziendale,
rimuovere  le  irregolarita'  e   promuovere   le   soluzioni   utili
nell'interesse dei depositanti e della sana e prudente  gestione.  Le
disposizioni del codice civile, statutarie o  convenzionali  relative
ai  poteri  di  controllo  dei  titolari  di  partecipazioni  non  si
applicano agli atti dei commissari. All'atto della nomina,  la  Banca
d'Italia  puo'  stabilire  speciali  limitazioni  dei   compiti   dei
commissari  ovvero  attribuire  loro  compiti  ulteriori  e   diversi
rispetto a quelli indicati nel presente comma.)) ((65)) 
  2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo  e
fornisce pareri  ai  commissari  nei  casi  previsti  dalla  presente
sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia. 
  (((2-bis. La Banca d'Italia  puo',  in  ogni  momento,  revocare  o
sostituire i commissari e  i  membri  del  comitato  di  sorveglianza
oppure modificarne compiti e poteri.)) ((65)) 
  3.  Le  funzioni  degli  organi  straordinari  hanno   inizio   con
l'insediamento degli stessi ai sensi dell'articolo 73, commi 1 e 2, e
cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti. 
  ((4. La Banca d'Italia puo'  stabilire,  all'atto  della  nomina  o
successivamente con istruzioni impartite ai commissari  e  ai  membri
del comitato di sorveglianza, che  determinati  atti  dei  commissari
siano sottoposti ad autorizzazione della stessa Banca d'Italia ovvero
imporre speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca.  I
componenti gli organi straordinari  sono  personalmente  responsabili
dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non
sono opponibili ai terzi  che  non  ne  abbiano  avuto  conoscenza.))
((65)) 
  5. L'esercizio dell'azione  sociale  di  responsabilita'  contro  i
membri dei disciolti organi  amministrativi  e  di  controllo  ed  il
direttore generale, nonche' dell'azione contro il soggetto incaricato
della revisione  legale  dei  conti  o  della  revisione,  spetta  ai
commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza,  previa
autorizzazione   della   Banca   d'Italia.   Gli   organi   succeduti
all'amministrazione   straordinaria   proseguono   le    azioni    di
responsabilita' e riferiscono alla  Banca  d'Italia  in  merito  alle
stesse. 
  5-bis. Nell'interesse della  procedura  i  commissari,  sentito  il
comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
possono sostituire il soggetto incaricato del controllo contabile per
la durata della procedura stessa. (36) 
  ((6. Il potere di convocare l'assemblea dei soci e gli altri organi
indicati  all'articolo  70,  comma  2,   spetta   esclusivamente   ai
commissari previa approvazione della  Banca  d'Italia.  L'ordine  del
giorno e'  stabilito  in  via  esclusiva  dai  commissari  e  non  e'
modificabile dall'organo convocato.)) ((65)) 
  7.  Quando  i  commissari  siano  piu'  di  uno,  essi  decidono  a
maggioranza  dei  componenti  in  carica   e   i   loro   poteri   di
rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta  di
due di essi. E' fatta salva la  possibilita'  di  conferire  deleghe,
anche per categorie di operazioni, a uno o piu' commissari. 
  8.  Il  comitato  di  sorveglianza  delibera  a   maggioranza   dei
componenti in  carica;  in  caso  di  parita'  prevale  il  voto  del
presidente. 
  ((9. La responsabilita' dei commissari e dei membri del comitato di
sorveglianza per atti  compiuti  nell'espletamento  dell'incarico  e'
limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.  Le  azioni  civili  nei
loro  confronti  sono  promosse  previa  autorizzazione  della  Banca
d'Italia.)) ((65)) 
  ((9-bis. I commissari, nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  sono
pubblici ufficiali.)) ((65)) 
 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha disposto (con l'art. 39,  comma
3, lettera  b))  che  "al  comma  5-bis  le  parole:  "del  controllo
contabile o della revisione" sono sostituite dalle  seguenti:  "della
revisione legale dei conti"". 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
3) che i commi 1,  1-bis,  2-bis,  4,  6,  9  e  9-bis  del  presente
articolo, come modificati dal suddetto decreto, si  applicano  "anche
alle procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per i rimanenti aspetti, alle
medesime procedure si continuano ad  applicare  le  disposizioni  del
titolo IV del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  nel
testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto".