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DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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Testo in vigore dal:  1-2-2022
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Art. 128-decies

(Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo).
1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.
2. L'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attività finanziaria. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso l'agente in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
2-bis. Le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica comunitari che prestano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite degli agenti di cui all'articolo 128-quater, designano in Italia un punto di contatto centrale nei casi e per l'esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7, della direttiva 2366/2015/UE, secondo le disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. Restano ferme le disposizioni dettate per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dall'articolo 43, commi 3 e 4 e dall'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni.
3. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonché presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. (75)
4. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
4-bis. Dal 1° luglio 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione è esercitato dall'Organismo. A tali fini, l'Organismo potrà effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
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4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, l'autorità competente dello Stato membro di origine, dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica
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5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

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AGGIORNAMENTO (37)

Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (75)

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".