DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-11-2015
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                               Art. 11 
                       Raccolta del risparmio 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo  e'  raccolta  del
risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia  sotto
forma di depositi sia sotto altra forma. 
  2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata ai soggetti
diversi dalle banche. 
  2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra  il  pubblico  la
ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica. 
  2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra  il  pubblico  la
ricezione di fondi da  inserire  in  conti  di  pagamento  utilizzati
esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento. 
  3.  Il  CICR  stabilisce  limiti  e  criteri,  anche  con  riguardo
all'attivita' ed alla forma giuridica  del  soggetto  che  acquisisce
fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il
pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in
ragione di rapporti societari o di lavoro. 
  4. Il divieto di raccolta del risparmio  tra  il  pubblico  non  si
applica: 
    a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai  quali
aderiscono  uno  o  piu'  Stati  comunitari,   agli   enti   pubblici
territoriali ai quali la raccolta del risparmio e' consentita in base
agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari; 
    b) agli Stati  ((terzi))  ed  ai  soggetti  esteri  abilitati  da
speciali disposizioni del diritto italiano; 
    c) alle societa', per la raccolta effettuata ai sensi del  codice
civile mediante obbligazioni, titoli di  debito  od  altri  strumenti
finanziari; 
    d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite  dalla
legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio. 
  4-bis. Il CICR  determina  i  criteri  per  l'individuazione  degli
strumenti  finanziari,  comunque   denominati,   la   cui   emissione
costituisce raccolta del risparmio. 
  4-ter. Se non  disciplinati  dalla  legge,  il  CICR  fissa  limiti
all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca  d'Italia  sentita
la  CONSOB,  puo'  determinare  durata  e  taglio   degli   strumenti
finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati  per  la  raccolta
tra il pubblico. 
  4-quater. Il CICR, a fini di tutela  della  riserva  dell'attivita'
bancaria, stabilisce criteri e  limiti,  anche  in  deroga  a  quanto
previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata  dai  soggetti
che esercitano nei confronti del pubblico attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma. 
  4-quinquies. A  fini  di  tutela  del  risparmio,  gli  investitori
professionali, che  ai  sensi  del  codice  civile  rispondono  della
solvenza della societa' per le obbligazioni, i titoli di debito e gli
altri strumenti finanziari emessi  dalla  stessa,  devono  rispettare
idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorita' di
vigilanza. 
  5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e  d),  sono  comunque
precluse la raccolta di fondi a  vista  ed  ogni  forma  di  raccolta
collegata all'emissione od alla gestione  di  mezzi  di  pagamento  a
spendibilita' generalizzata.