DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 1993, n. 374

Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attivita' usuranti.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/10/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/1995)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-8-1995
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
  ((1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo  2  e
alla copertura dei relativi oneri: 
     a) per  i  lavoratori  del  settore  privato,  con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del  tesoro,  su  proposta  congiunta  delle  organizzazioni
sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori   maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, sono  individuate  per  ciascuna
categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate  le
modalita' di copertura dei conseguenti oneri attraverso una  aliquota
contributiva   definita   secondo   criteri    attuariali    riferiti
all'anticipo dell'eta' pensionabile; 
     b) per i  lavoratori  autonomi  assicurati  presso  l'INPS,  con
decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative sul piano  nazionale,  sono
definite  le  mansioni  ritenute  particolarmente  usuranti  e   sono
determinate  le  modalita'  di  copertura   dei   conseguenti   oneri
attraverso  una  aliquota  contributiva  definita   secondo   criteri
attuariali  riferiti  all'anticipo  dell'eta'  pensionabile.  Con  il
medesimo decreto sono stabiliti i  termini  e  le  modalita'  per  la
verifica e di controllo in  ordine  all'espletamento,  da  parte  dei
lavoratori medesimi, delle attivita' particolarmente usuranti; 
     c) per i  lavoratori  del  settore  pubblico,  con  decreto  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro e del lavoro e della previdenza  sociale,  su  proposta  delle
organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  del  settore,
sono individuate le mansioni  particolarmente  usuranti  nei  singoli
comparti e sono definite le modalita' di  copertura  dei  conseguenti
oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri
attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile,  nell'ambito
delle risorse  finanziarie  preordinate  ai  rinnovi  dei  rispettivi
contratti di lavoro. 
  2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure
di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate. 
  3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui
al comma 1, lettera a), il Ministro del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentita  una
commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del  lavoro  e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della  sanita',
stabilisce le modalita'  di  copertura  degli  oneri,  determinandone
l'entita' ed i criteri di ripartizione tra le parti  nell'ambito  del
settore, consideratene le caratteristiche. 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  sentita  la  commissione
istituita ai sensi del comma 3 sara' riconosciuto  un  concorso  alla
copertura degli oneri di  cui  al  comma  1  relativi  a  determinate
mansioni  in  ragione  delle  caratteristiche  di  maggiore  gravita'
dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo  dell'incidenza
della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione  al  rischio
professionale   di   particolare    intensita',    delle    peculiari
caratteristiche dei rispettivi ambiti di  attivita'  con  riferimento
particolare alle componenti socio-economiche  che  le  connotano.  Il
concorso non puo' superare il 20 per cento del  corrispondente  onere
ed e' attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale  scopo,
determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi  di  lire
annui a decorrere  dal  1996.  Le  predette  risorse  possono  essere
adeguate  in  relazione  ai  dati  biostatistici  e   di   esperienza
registrati. Il predetto decreto  e'  emanato  entro  sei  mesi  dalla
richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi  del
comma 1. 
  5. La commissione di cui al comma 3 si avvale  di  un  Osservatorio
istituito presso il Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale
per analisi e indagini sulle attivita' usuranti,  su  quelle  nocive,
sull'aspettative di vita, sull'esposizione al rischio  professionale.
Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero  del
lavoro e della  previdenza  sociale,  dal  Ministero  della  sanita',
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del  lavoro
(ISPESL), dall'ISTAT,  dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  dall'INPS,   dall'Ente
nazionale   di   previdenza   e   assistenza   per   gli    impiegati
dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza  per
i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di
previdenza  per  il  settore  marittimo  (IPSEMA)   e   da   istituti
universitari competenti)).