DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1993, n. 275

Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/8/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
Testo in vigore dal: 20-8-1993
                               Art. 7. 
                Rinnovo di concessioni ad uso irriguo 
  1. All'art. 28 del testo  unico  approvato  con  regio  decreto  11
dicembre 1933, n. 1775, dopo il comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
  "1-bis. In sede di rinnovo  di  concessioni  di  grandi  e  piccole
derivazioni d'acqua ad uso irriguo, fatti salvi  i  criteri  indicati
dall'art. 12-bis, comma 2, il competente ufficio istruttore  verifica
l'effettivo   fabbisogno   idrico   in   funzione   delle   modifiche
dell'estensione della superficie da irrigare,  dei  tipi  di  colture
praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e  dei  metodi
di irrigazione adottati". 
          Nota all'art. 7:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  28 del testo unico
          approvato con il R.D. n.  1775/1933,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:
             "Art. 28. - 1. Nelle grandi derivazioni ad uso potabile,
          di   irrigazione  o  bonifica,  qualora  il  termine  della
          concessione persistano  i  fini  della  derivazione  e  non
          ostino   superiori   ragioni   di  pubblico  interesse,  al
          concessionario e'  rinnovata  la  concessione,  con  quelle
          modificazioni  che,  per le variate condizioni dei luoghi e
          dei corsi d'acqua si rendessero necessarie.
             1-bis. In sede di rinnovo di  concessioni  di  grandi  e
          piccole  derivazioni  d'acqua ad uso irriguo, fatti salvi i
          criteri indicati dall'art. 12- bis, comma 2, il  competente
          ufficio  istruttore  verifica l'effettivo fabbisogno idrico
          in   funzione   delle   modifiche   dell'estensione   della
          superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche
          a  rotazione,  dei  relativi  consumi  medi e dei metodi di
          irrigazione adottati.
             2.  In  mancanza  di  rinnovazione,  come  nei  casi  di
          decadenza  o  rinuncia,  passano in proprieta' dello Stato,
          senza compenso, tutte le opere di raccolta, di  regolazione
          e   di  derivazione  principali  ed  accessorie,  i  canali
          adduttori dell'acqua, gli impianti  di  sollevamento  e  di
          depurazione,  le  condotte  principali  dell'acqua potabile
          fino alla camera di carico o di distribuzione  compresa,  i
          canali  principali  di irrigazione e i canali e le condotte
          di scarico".
             - Per il testo dell'art. 12-  bis,  comma  2,  del  piu'
          volte  citato  testo  unico,  si veda l'art. 5 del presente
          decreto legislativo.