stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1993, n. 275

Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/8/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
nascondi
Testo in vigore dal:  20-8-1993

Art. 7

Rinnovo di concessioni ad uso irriguo
1. All'art. 28 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati dall'art. 12-bis, comma 2, il competente ufficio istruttore verifica l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati".
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del testo unico approvato con il R.D. n. 1775/1933, come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 28. - 1. Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, di irrigazione o bonifica, qualora il termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario è rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e dei corsi d'acqua si rendessero necessarie.
1-bis. In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati dall'art. 12- bis, comma 2, il competente ufficio istruttore verifica l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati.
2. In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico".
- Per il testo dell'art. 12- bis, comma 2, del più volte citato testo unico, si veda l'art. 5 del presente decreto legislativo.