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DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1993, n. 275

Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/8/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal: 20-8-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre  1992,
n. 498; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 giugno 1993; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 luglio 1993; 
  Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con  i
Ministri   delle   finanze,   dell'agricoltura   e   delle   foreste,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                    Grandi e piccole derivazioni 
  1. L'art. 6 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole
derivazioni. 
  2. Sono  considerate  grandi  derivazioni  quelle  che  eccedono  i
seguenti limiti: 
   a) per produzione di forza motrice: potenza nominale  media  annua
kW 3.000; 
   b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo; 
   c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno  se
si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari; 
   d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo; 
   e) per usi industriali, inteso tale termine con  riguardo  ad  usi
diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri
100 al minuto secondo; 
   f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo; 
   g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio  e
sollevamento a scopo di riqualificazione di  energia:  litri  100  al
minuto secondo. 
   3. Quando la derivazione sia ad uso  promiscuo,  si  assume  quale
limite quello corrispondente allo scopo predominante. 
  4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio  superiore
dei lavori  pubblici,  stabilisce,  con  provvedimento  di  carattere
generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi  usi  diversi  da
quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale  e'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica". 
    

          AVVERTENZA:
          Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
          disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
          Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
          stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
          determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
          - L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al
          Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
          - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge
          23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di
          finanza pubblica) e' il seguente:
          "1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione
          delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di
          risparmio e di uso qualificato dei beni naturali da parte
          del sistema produttivo e dei cittadini, nonche' per
          realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio
          all'ambiente e' tenuto a ripristinare la situazione
          precedente, nonche' a corrispondere un indennizzo adeguato,
          il Governo, sentite le competenti commissioni parlamentari
          e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
          delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
          decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi
          e criteri direttivi:
          a) riordinare la materia della concessione delle acque
          pubbliche e disciplinare l'importo dei canoni in ragione
          delle utilizzazioni previste, della quantita' della domanda
          esistente per l'uso della risorsa idrica nel bacino
          idrografico e, per quanto riguarda gli usi industriali e
          irrigui, in ragione delle tecnologie impiegate per
          l'utilizzo e la distribuzione delle acque; disciplinare
          l'importo dei canoni per l'estrazione di materiali
          dall'alveo dei corsi d'acqua, in funzione della
          granulometria e della natura del materiale estratto;
          disciplinare l'importo dei canoni per la concessione di
          spiagge lacuali, sulla base dell'estensione dell'area
          concessa e delle sue caratteristiche ambientali; prevedere
          che i nuovi importi siano stabiliti con decreti del
          Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
          dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e dei
          lavori pubblici, entro limiti di maggiorazione non
          eccedenti il 10 per cento degli importi in essere per gli
          usi irrigui e il 30 per cento per tutti gli altri casi;
          prevedere l'effettuazione del monitoraggio delle acque
          pubbliche utilizzate a fini irrigui e delle acque di
          fognatura".



    
          Nota all'art. 1: 
             - Il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775,  approva  il  testo
          unico delle disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  sugli
          impianti elettrici.