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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 1993, n. 96

Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-4-1993
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/04/1993, n. 80 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2005)
Testo in vigore dal:  19-8-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Osservatorio delle politiche regionali
1. Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è costituito l'Osservatorio delle politiche regionali con il compito di verificare l'andamento e l'efficacia degli interventi nelle aree depresse. Esso è composto da un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e da quattro membri, nominati uno dal Presidente del Senato della Repubblica, uno dal Presidente della Camera dei deputati e due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Il presidente e i membri dell'Osservatorio sono scelti tra esperti di chiara fama ed indipendenza nei settori economico, giuridico, aziendale ed urbanistico, rimangono in carica cinque anni e non possono essere confermati.
2. L'Osservatorio è tenuto a fornire al Parlamento le informazioni, le notizie e i documenti che le competenti commissioni permanenti ritengono utili per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.
3. Spetta all'Osservatorio:
a) proporre al Ministro del bilancio e della programmazione economica eventuali iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per il miglioramento degli interventi;
b) analizzare gli effetti nella convergenza economica e sociale ottenuti tramite gli interventi di agevolazione, di realizzazione delle infrastrutture, di formazione;
c) esaminare lo stato di attuazione degli interventi anche in relazione al rispetto delle normative internazionali e comunitarie;
d) acquisire elementi ed elaborare proposte per il miglioramento della qualità dei servizi pubblici nelle aree depresse;
e) comunicare al Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai fini della successiva presentazione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio stesso.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio stesso, nonché il contingente, suddiviso per qualifiche, del personale appartenente alle pubbliche amministrazioni da utilizzare ai fini dell'attività dell'Osservatorio stesso; il contingente predetto non può essere superiore complessivamente alle trenta unità, con prioritaria utilizzazione del personale proveniente dai soppressi organismi del Mezzogiorno. Con il predetto decreto sono stabilite le indennità da corrispondere, in relazione alle funzioni svolte, al presidente, ai componenti e al personale addetto all'Osservatorio; ai relativi oneri e a quelli connessi all'attività ed ai compiti dell'Osservatorio si provvede utilizzando le risorse del Fondo di cui all'art. 19,
comma 5.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, ha disposto (con l'art. 6, comma 9) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 è soppresso l'Osservatorio delle politiche regionali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale non assegnato alla Cabina di regia nazionale è restituito alle amministrazioni di appartenenza, anche in soprannumero."