DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 18-11-2001
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 9-bis. 
                    (Sperimentazioni gestionali) 
  1. ((Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
autorizzano)) programmi di sperimentazione aventi  ad  oggetto  nuovi
modelli  gestionali  che  prevedano  forme  di   collaborazione   tra
strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati,  anche
attraverso la costituzione di societa' miste a  capitale  pubblico  e
privato. 
  2. Il programma di sperimentazione ((e' adottato  dalla  regione  o
dalla provincia  autonoma  interessata)),  motivando  le  ragioni  di
convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della
qualita' dell'assistenza e di coerenza con le  previsioni  del  Piano
sanitario  regionale  ed  evidenziando  altresi'  gli   elementi   di
garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri: 
    a) privilegiare nell'area del settore privato  il  coinvolgimento
delle organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale  individuate
dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; 
    b) fissare limiti percentuali alla  partecipazione  di  organismi
privati in misura non superiore al quarantanove per cento; 
    c)  prevedere  forme  idonee  di  limitazione  alla  facolta'  di
cessione della propria  quota  sociale  nei  confronti  dei  soggetti
privati che partecipano alle sperimentazioni; 
    d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale
con privati che partecipano alla sperimentazione  in  caso  di  gravi
inadempienze agli obblighi contrattuali o  di  accertate  esposizioni
debitorie nei confronti di terzi; 
    e) definire partitamente i compiti, le funzioni  e  i  rispettivi
obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano  alla
sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere  in  particolare
il ricorso  a  forme  contrattuali,  di  appalto  o  subappalto,  nei
confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione,  per
la fornitura di opere e servizi direttamente connesse  all'assistenza
alla persona ; 
    f) individuare forme e modalita'  di  pronta  attuazione  per  la
risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli
organi societari in caso  di  mancato  raggiungimento  del  risultato
della avviata sperimentazione. 
  3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   avvalendosi
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i
risultati conseguiti sia sul piano  economico  sia  su  quello  della
qualita' dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto
con soggetti privati per la gestione di  compiti  diretti  di  tutela
della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla
base dei risultati conseguiti, il Governo e  le  regioni  adottano  i
provvedimenti' conseguenti. 
  4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al  presente
articolo, e'  fatto  divieto  alle  aziende  del  Servizio  sanitario
nazionale di costituire  societa'  di  capitali  aventi  per  oggetto
sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.