DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 27-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 8-quater 
                   (Accreditamento istituzionale) 
  1. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione  alle
strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai  professionisti  che
ne  facciano  richiesta,  nonche'  alle  organizzazioni  pubbliche  e
private   autorizzate   per   l'erogazione   di   cure   domiciliari,
subordinatamente alla loro  rispondenza  ai  requisiti  ulteriori  di
qualificazione, alla loro funzionalita' rispetto  agli  indirizzi  di
programmazione regionale  e  alla  verifica  positiva  dell'attivita'
svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di  individuare  i  criteri
per la verifica  della  funzionalita'  rispetto  alla  programmazione
nazionale  e  regionale,  la  regione  definisce  il  fabbisogno   di
assistenza  secondo  le  funzioni  sanitarie  individuate  dal  Piano
sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di
assistenza, nonche' gli eventuali livelli  integrativi  locali  e  le
esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui  all'articolo  9.
La   regione   provvede   al    rilascio    dell'accreditamento    ai
professionisti, nonche' a tutte le strutture pubbliche ed  equiparate
che soddisfano le condizioni di cui al  primo  periodo  del  presente
comma, alle strutture private non lucrative di  cui  all'articolo  1,
comma 18, e alle strutture private lucrative. 
  2. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo  per
le  aziende  e  gli  enti  del   servizio   sanitario   nazionale   a
corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori
degli accordi  contrattuali  di  cui  all'articolo  8-  quinquies.  I
requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento  e
vincolo per la definizione delle prestazioni previste  nei  programmi
di  attivita'  delle  strutture  accreditate,  cosi'  come   definiti
dall'articolo 8- quinquies. 
  3.  Con  atto  di  indirizzo  e  coordinamento  emanato,  ai  sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  decreto  legislativo  19
giugno 1999,  n.  229,  sentiti  l'Agenzia  per  i  servizi  sanitari
regionali,  il  Consiglio  superiore  di  sanita',  e,  limitatamente
all'accreditamento  dei  professionisti,  la  Federazione   nazionale
dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i
criteri generali uniformi per: 
    a) la definizione dei requisiti ulteriori per  l'esercizio  delle
attivita' sanitarie per conto del  Servizio  sanitario  nazionale  da
parte delle strutture sanitarie  e  dei  professionisti,  nonche'  la
verifica periodica di tali attivita'; 
    b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno
, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di  efficienza
che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser
conseguita  da  parte  delle  singole  strutture  sanitarie,  e  alla
funzionalita'   della   programmazione    regionale,    inclusa    la
determinazione dei limiti entro i  quali  sia  possibile  accreditare
quantita'  di  prestazioni  in   eccesso   rispetto   al   fabbisogno
programmato, in modo da assicurare un'efficace  competizione  tra  le
strutture accreditate; 
    c) le procedure ed i termini per l'accreditamento delle strutture
che ne facciano richiesta, ivi compresa la possibilita' di un riesame
dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni  contestate
dal soggetto richiedente nonche' la verifica periodica dei  requisiti
ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa. 
  4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel rispetto  dei
seguenti criteri e principi direttivi: 
    a) garantire l'eguaglianza fra tutte le  strutture  relativamente
ai requisiti ulteriori richiesti per il rilascio  dell'accreditamento
e per la sua verifica periodica; 
    b) garantire il rispetto  delle  condizioni  di  incompatibilita'
previste dalla vigente  normativa  nel  rapporto  di  lavoro  con  il
personale comunque impegnato in tutte le strutture; 
    c) assicurare che tutte  le  strutture  accreditate  garantiscano
dotazioni  strumentali  e  tecnologiche  appropriate  per  quantita',
qualita'  e  funzionalita'  in   relazione   alla   tipologia   delle
prestazioni  erogabili  ed  alle   necessita'   assistenziali   degli
utilizzatori dei servizi; 
    d)  garantire  che  tutte  le  strutture  accreditate  assicurino
adeguate  condizioni  di  organizzazione   interna,   con   specifico
riferimento  alla  dotazione  quantitativa  e   alla   qualificazione
professionale del personale effettivamente impiegato; 
    e) prevedere la partecipazione della  struttura  a  programmi  di
accreditamento professionale tra pari; 
    f) prevedere la partecipazione degli  operatori  a  programmi  di
valutazione  sistematica  e  continuativa  dell'appropriatezza  delle
prestazioni erogate e della loro qualita', interni alla  struttura  e
interaziendali; 
    g) prevedere l'accettazione  del  sistema  di  controlli  esterni
sulla appropriatezza e  sulla  qualita'  delle  prestazioni  erogate,
definito dalla regione ai sensi dell'articolo 8-octies; 
    h) prevedere  forme  di  partecipazione  dei  cittadini  e  degli
utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attivita' svolta  e  alla
formulazione di  proposte  rispetto  all'accessibilita'  dei  servizi
offerti, nonche' l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta
dei  servizi  per  la  comunicazione  con  i  cittadini,  inclusa  la
diffusione degli esiti dei  programmi  di  valutazione  di  cui  alle
lettere e) ed f); 
    i)  disciplinare   l'esternalizzazione   dei   servizi   sanitari
direttamente  connessi  all'assistenza  al   paziente,   prevedendola
esclusivamente  verso  soggetti  accreditati  in   applicazione   dei
medesimi criteri o di criteri comunque equivalenti a quelli  adottati
per i servizi interni alla struttura,  secondo  quanto  previsto  dal
medesimo atto di indirizzo e coordinamento; 
    l)  indicare  i  requisiti  specifici  per  l'accreditamento   di
funzioni di particolare rilevanza,  in  relazione  alla  complessita'
organizzativa e funzionale della struttura, alla  competenza  e  alla
esperienza  del  personale  richieste,  alle  dotazioni  tecnologiche
necessarie o in relazione all'attuazione degli, obiettivi  prioritari
definiti dalla programmazione nazionale; 
    m) definire criteri per la selezione  degli  indicatori  relativi
all'attivita' svolta ed ai suoi risultati finali  dalle  strutture  e
dalle  funzioni  accreditate,  in  base  alle  evidenze  scientifiche
disponibili; 
    n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti  attuativi
regionali e per  l'adeguamento  organizzativo  delle  strutture  gia'
autorizzate; 
    o) indicare i requisiti per  l'accreditamento  istituzionale  dei
professionisti,  anche  in  relazione   alla   specifica   esperienza
professionale maturata e ai crediti formativi  acquisiti  nell'ambito
del programma di formazione continua di cui all'articolo 16-ter; 
    p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le unita'
operative e le altre strutture complesse delle aziende  di  cui  agli
articoli 3 e  4,  in  base  alla  consistenza  delle  risorse  umane,
tecnologiche e finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e  alla
complessita' dell'organizzazione interna; 
    q) prevedere l'estensione delle norme di cui  al  presente  comma
alle attivita' e alle strutture sociosanitarie, ove compatibili. 
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  dell'atto
di  indirizzo  e  coordinamento  di  cui  al  comma  3,  le   regioni
definiscono,  in  conformita'  ai  criteri  generali   uniformi   ivi
previsti, i requisiti per l'accreditamento, nonche'  il  procedimento
per   la   loro   verifica,   prevedendo,   per    quanto    riguarda
l'accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione
degli Ordini e dei Collegi professionali interessati. 
  6.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le  regioni
avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente
accreditate ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  6,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, e delle altre gia' operanti. 
  ((7. Nel caso di richiesta di  accreditamento  da  parte  di  nuove
strutture o per l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti,
l'accreditamento puo' essere concesso in  base  alla  qualita'  e  ai
volumi dei servizi da  erogare,  nonche'  sulla  base  dei  risultati
dell'attivita' eventualmente gia' svolta, tenuto altresi' conto degli
obiettivi di sicurezza delle  prestazioni  sanitarie  e  degli  esiti
delle  attivita'  di  controllo,  vigilanza  e  monitoraggio  per  la
valutazione delle attivita' erogate in termini di qualita', sicurezza
ed appropriatezza, le cui modalita' sono  definite  con  decreto  del
Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131)). 
  8. In presenza di una capacita' produttiva superiore al  fabbisogno
determinato in base ai criteri di cui al  comma  3,  lettera  b),  le
regioni  e  le  unita'  sanitarie  locali  attraverso   gli   accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a  porre  a
carico del  Servizio  sanitario  nazionale  un  volume  di  attivita'
comunque non  superiore  a  quello  previsto  dagli  indirizzi  della
programmazione nazionale. In caso di superamento di tale  limite,  ed
in assenza di uno specifico  e  adeguato  intervento  integrativo  ai
sensi  dell'articolo  13,  si  procede,  con  le  modalita'  di   cui
all'articolo 28, commi 9 e seguenti, della legge  23  dicembre  1998,
n.448, alla revoca dell'accreditamento della capacita' produttiva  in
eccesso, in misura  proporzionale  al  concorso  a  tale  superamento
apportato dalle strutture pubbliche ed  equiparate,  dalle  strutture
private non lucrative e dalle strutture private lucrative.