DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 31-7-1999
aggiornamenti all'articolo
                           Art 3-septies. 
                  (( (Integrazione sociosanitaria) 
  1. Si definiscono prestazioni  sociosanitarie  tutte  le  attivita'
atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni
di salute della  persona  che  richiedono  unitariamente  prestazioni
sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche
nel lungo periodo, la continuita' tra le azioni di cura e  quelle  di
riabilitazione. 
  2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono: 
    a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioe' le  attivita'
finalizzate  alla  promozione   della   salute,   alla   prevenzione,
individuazione, rimozione e  contenimento  di  esiti  degenerativi  o
invalidanti di patologie congenite e acquisite; 
    b) prestazioni sociali a  rilevanza  sanitaria,  cioe'  tutte  le
attivita' del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare  la
persona in stato  di  bisogno,  con  problemi  di  disabilita'  o  di
emarginazione condizionanti lo stato di salute. 
  3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma
1, lettera n), della legge 30 novembre 1998,  n.  419,  da  emanarsi,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
su proposta  del  Ministro  della  sanita'  e  del  Ministro  per  la
solidarieta' sociale, individua, sulla base dei  principi  e  criteri
direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni  da  ricondurre
alle tipologie di cui al comma 2,  lettere  a)  e  b),  precisando  i
criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle  unita'
sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto  sono  individuate
le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui
al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti  i  livelli
uniformi  di  assistenza  per  le  prestazioni  sociali   a   rilievo
sanitario. 
  4. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione  sanitaria
sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensita'
della componente sanitaria  e  attengono  prevalentemente  alle  aree
materno-infantile,  anziani,  handicap,  patologie  psichiatriche   e
dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV
e patologie in fase terminale, inabilita' o disabilita' conseguenti a
patologie cronico-degenerative. 
  5. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione  sanitaria
sono assicurate  dalle  aziende  sanitarie  e  comprese  nei  livelli
essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalita'  individuate
dalla vigente normativa e dai piani nazionali  e  regionali,  nonche'
dai progetti-obiettivo nazionali e regionali. 
  6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di  competenza
dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti
dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina,  sulla  base
dei criteri posti dall'atto di indirizzo e coordinamento  di  cui  al
comma 3, il finanziamento per le prestazioni  sanitarie  a  rilevanza
sociale,  sulla  base  di  quote  capitarie  correlate   ai   livelli
essenziali di assistenza. 
  7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della
sanita', il Ministro per la solidarieta' sociale e il Ministro per la
funzione pubblica, e' individuata all'interno della Carta dei servizi
una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari. 
  8. Fermo restando quanto previsto dal comma  5  e  dall'articolo  3
quinquies, comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i  criteri  e
le modalita' mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono
l'integrazione,   su    base    distrettuale,    delle    prestazioni
sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e
gli  atti  per  garantire  la   gestione   integrata   dei   processi
assistenziali sociosanitari.))