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DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1991, n. 212

Disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/07/1991
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Testo in vigore dal:  19-7-1991

Art. 3

1. Le amministrazioni, gli istituti e gli enti richiedenti sono tenuti ad utilizzare i dati acquisiti mediante accesso al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, esclusivamente per il raggiungimento dei fini per i quali l'accesso è stato autorizzato nonché al rispetto del segreto d'ufficio di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ove ciò non costituisca impedimento per il raggiungimento delle finalità per le quali è stato richiesto l'accesso alla documentazione dell'anagrafe tributaria; ai fini della applicazione di questa disposizione ciascun operatore deve essere previamente identificato.
2. Le pubbliche amministrazioni, gli istituti e gli enti previsti nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 1 una volta acquisiti dati concernenti i limiti di reddito devono dare notizia dell'avvio del procedimento relativo alla revisione dei benefici assistenziali mediante comunicazione personale all'interessato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) è il seguente:
"Art. 15 (Segreto d'ufficio). - I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio.
Il Ministero delle finanze ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma precedente".
- Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, è il seguente:
"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista".