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DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1991, n. 212

Disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/07/1991
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Testo in vigore dal: 19-7-1991
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con  il  quale
il Governo e' stato delegato ad adottare un decreto  legislativo  per
la  disciplina  delle  modalita'  di  accesso  delle  amministrazioni
pubbliche al sistema informativo della anagrafe tributaria; 
  Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 luglio 1991; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Le amministrazioni pubbliche  possono  richiedere  al  Ministero
delle  finanze  di  essere  autorizzate  ad   accedere   al   sistema
informativo dell'anagrafe tributaria per accertamenti  necessari  per
contrastare il riciclaggio di  denaro  di  provenienza  illecita.  La
disposizione si applica anche alle  pubbliche  amministrazioni,  agli
istituti e agli enti che per  legge  erogano  ai  cittadini  benefici
assistenziali, al fine di verificare  i  limiti  di  reddito  cui  la
erogazione stessa e' condizionata. L'accesso e' autorizzato,  per  il
raggiungimento  delle  finalita'  indicate  nella  richiesta  e   con
riferimento ai dati disponibili nel sistema al  momento  dell'accesso
stesso,  dal  dirigente  generale  della   Direzione   generale   per
l'organizzazione dei servizi tributari. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con  il  quale
il Governo e' stato delegato ad adottare un decreto  legislativo  per
la  disciplina  delle  modalita'  di  accesso  delle  amministrazioni
pubbliche al sistema informativo della anagrafe tributaria; 
  Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 luglio 1991; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Le amministrazioni pubbliche  possono  richiedere  al  Ministero
delle  finanze  di  essere  autorizzate  ad   accedere   al   sistema
informativo dell'anagrafe tributaria per accertamenti  necessari  per
contrastare il riciclaggio di  denaro  di  provenienza  illecita.  La
disposizione si applica anche alle  pubbliche  amministrazioni,  agli
istituti e agli enti che per  legge  erogano  ai  cittadini  benefici
assistenziali, al fine di verificare  i  limiti  di  reddito  cui  la
erogazione stessa e' condizionata. L'accesso e' autorizzato,  per  il
raggiungimento  delle  finalita'  indicate  nella  richiesta  e   con
riferimento ai dati disponibili nel sistema al  momento  dell'accesso
stesso,  dal  dirigente  generale  della   Direzione   generale   per
l'organizzazione dei servizi tributari.