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DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 1991, n. 73

Disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/3/1991
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Testo in vigore dal:  24-3-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 29 della legge 6 agosto 1990, n. 223, che delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per modificare le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente gli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo;
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1991;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
EMANA

il

seguente decreto legislativo: CAPO I

Art. 1

Abrogazione
1. Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono sostituite dalle norme del presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge n. 223/1990 disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato.
- La legge n. 103/1975 detta norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 103/1975 detta norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva. Il titolo II di detta legge concerne gli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo.