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DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 1991, n. 32

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di criterio della proporzionale e di requisito della conoscenza delle lingue italiana e tedesca nelle assunzioni presso l'ente "Ferrovie dello Stato".

note: Entrata in vigore del decreto: 16/2/1991
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Testo in vigore dal:  16-2-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 89, 100 e 107, primo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato";
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107, secondo comma, del citato testo unico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Nel presente decreto l'ente Ferrovie dello Stato è denominato ente, la provincia autonoma di Bolzano è denominata provincia ed il comitato di cui al comma 2 è denominato comitato.
2. Nel comitato sono rappresentati l'ente e la provincia; questa è rappresentata da tre membri del consiglio provinciale, eletti dal consiglio stesso ai sensi dell'art. 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Gli articoli 89, 100 e 107, primo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R.
n. 670/1972, sono così formulati:
"Art. 89. - Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia.
Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.
Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.
I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriere, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.
L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
Al personale dei ruoli al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari i trasferimenti per esigenze di servizio per addestramento del personale.
I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.
Le disposizioni sulla riserva e ripartizione della proporzionale tra gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità nella sede della provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo".
"Art. 100. - I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati della provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.
Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali, in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.
Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corripondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.
Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norma di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinata alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinata ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici - è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare".
"Art. 107, primo e secondo comma. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma, è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenenre al gruppo linguistico tedesco; uno dei quelli in rappresentanza della provincia deve appartenenre al gruppo linguistico italiano".
- La sentenza della Corte costituzionale n. 768 del 22 giugno 1988 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 13 luglio 1988, 1a serie speciale.
Nota all'art. 1:
- Il testo del quarto comma dell'art. 13 del D.P.R. n. 752/1976 (per l'argomento si veda nelle premesse al presente decreto) è il seguente: "Le prove di concorso devono tener conto, a seconda delle amministrazioni e delle carriere, dell'ordinamento giuridico-amministrativo, nonché della storia e della geografia locali".