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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1976, n. 752

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2023)
Testo in vigore dal:  4-11-1997
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Art. 13


Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano è delegato a bandire con decreto i concorsi ai gradi iniziali dei ruoli locali, nonché i concorsi interni.
Le relative prove di esame hanno luogo a Bolzano.
Possono essere banditi concorsi unici per posti vacanti nello stesso profilo professionale di più amministrazioni ovvero in profili professionali diversi, per l'accesso ai quali sia richiesto lo stesso titolo di studio.
Al fine di consentire la programmazione dell'orientamento della formazione e dell'addestramento professionale e linguistico dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano
((salvo quelli previsti dagli articoli 3 e 7))
, il commissario del Governo determina d'intesa con la provincia, per i concorsi pubblici esterni, il numero dei posti da mettere a concorso, nonché i tempi dei concorsi stessi.
In tutti i casi in cui il presente decreto prevede l'intesa tra il commissario del Governo e la provincia di Bolzano, questa è rappresentata da tre membri del consiglio provinciale eletti dal consiglio stesso.
Le prove di concorso devono tener conto, a seconda delle amministrazioni e delle carriere, dell'ordinamento giuridico-amministrativo, nonché della storia e geografia locali.
Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano è altresì delegato ad adottare tutti gli altri provvedimenti ed emanare tutti gli altri atti concernenti il personale di cui al primo comma dell'art. 8 del presente decreto applicando le norme dello stato giuridico dei dipendenti dello Stato, nonché, per il personale dipendente dalle amministrazioni con ordinamento autonomo, le norme previste dai rispettivi stati giuridici fatte salve le particolari disposizioni contenute nel presente decreto.
((Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione dei ruoli locali e previo assenso del comitato di cui al quarto comma, nonché delle amministrazioni interessate e con il consenso dell'interessato, il commissario del Governo ha altresì facoltà di disporre, fatte salve le norme sulla mobilità, il passaggio di ruolo, anche da una amministrazione all'altra, di impiegati appartenenti ai ruoli locali, assicurando il rispetto della proporzionale sulla globalità dei ruoli stessi. Tali provvedimenti possono essere limitati anche ad una sola persona e non comportano variazioni agli organici delle amministrazioni interessate.
Le operazioni di mobilità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche sono effettuate previo assenso del Comitato di cui al presente articolo.))