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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1172

Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/11/1977)
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Testo in vigore dal:  1-7-1948

Art. 6


L'assistente ordinario consegue il grado 9° dopo tre anni di permanenza nel grado 10°, in seguito a giudizio di idoneità pronunziato dalla competente Facoltà o scuola, sulla base dei titoli scientifici e della attività esplicata.
Dopo sette anni di permanenza nel grado 9°, l'assistente consegue il grado 8°, salva, comunque, l'osservanza del disposto dell'art. 8 del presente decreto.