stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 6

Modificazioni agli ordinamenti professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1953)
nascondi
vigente al 23/04/2024
Testo in vigore dal:  13-7-1946

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ed il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto-legge;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, contenente norme concernenti gli esami di procuratore;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318, contenente norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


La tenuta dell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è affidata al Consiglio nazionale forense, il quale sarà composto di venti membri, in ragione di uno per distretto di Corte di appello.
La elezione dovrà avvenire non oltre trenta giorni dalla entrata in vigore di questo decreto.