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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 febbraio 1946, n. 103

Modificazioni al testo unico 5 giugno 1941, n. 874, delle disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

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Testo in vigore dal:  9-4-1946

Art. 2


Il primo comma dell'art. 28 e l'art. 29 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, istitutiva dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, sono sostituiti come segue:
Art. 28 1° comma. - "Il trasferimento all'Ente delle attività e degli oneri attuali e differiti dell'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, nonché delle attivita e degli oneri derivanti dalla gestione della Cassa sovvenzioni istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623, è disposto con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Art. 29. - "L'Ente è autorizzato ad investire i fondi di riserva per le gestioni ad esso affidate, le entrate eccedenti le sue normali necessita, ed in genere ogni sua attivita patrimoniale:
a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) in mutui fruttiferi alle Provincie, ai Comuni e loro Consorzi, nelle forme e alle condizioni stabilite per i mutui che concede la Cassa depositi e prestiti;
c) in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti;
d) in anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato;
e) in acquisto di beni immobili urbani;
f) in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilità, in conformità alle leggi e ai decreti che specificatamente le autorizzano.
Le anticipazioni previste dalla lettera d) saranno regolate da apposita convenzione, mediante la quale il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assicurerà all'Ente un interesse pari a quello che conseguirà nelle operazioni di credito ai dipendenti dello Stato.
La somma da destinare alle operazioni di cui alle lettere e) ed f) non può superare la quinta parte dell'ammontare complessivo dei fondi dell'Ente. Tali operazioni debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché del ministero del tesoro".