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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1945, n. 475

Divieto di abbattimento di alberi di olivo. (045U0475)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/11/1955)
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Testo in vigore dal:  1-1-1956
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Art. 2

((L'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovute a cause non rimovibili, e di quelli che, per eccessiva fittezza dell'impianto, rechino danno all'oliveto, può essere autorizzato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, che provvederà con deliberazione della Giunta camerale, a seguito di accertamento sull'esistenza delle condizioni stesse, eseguito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura))
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