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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1945, n. 475

Divieto di abbattimento di alberi di olivo. (045U0475)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/11/1955)
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Testo in vigore dal:  1-4-1951
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Ritenuta la necessità di vietare l'ingiustificato abbattimento degli alberi di olivo;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante norme sull'emanazione promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

((È vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto è previsto nell'art. 2.))
((Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali))
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