stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 238

Provvedimenti sull'istruzione superiore. (045U0238)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/1948)
Testo in vigore dal:  17-7-1946
aggiornamenti all'articolo

Art. 20



L'art. 13, comma 1°, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301 è abrogato.

La riammissione in servizio dei professori di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore ai sensi del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9; del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25; e dei decreti legislativi Luogotenenziali 7 settembre 1944, nn. 255 e 264 (art. 5), ha luogo nella stessa Università od Istituto e nella stessa cattedra di cui essi erano titolari all'atto della cessazione dal servizio.

Nel caso che la cattedra sia occupata, l'attuale titolare può essere trasferito nella stessa sede, anche d'ufficio, sia alla stessa cattedra presso altra Facoltà, sia a cattedra affine della stessa o di altra Facoltà. Non è ammesso il ricorso di cui all'art. 3 del presente decreto né contro tale trasferimento né contro la deliberazione della Facoltà che in tempo successivo proponga la restituzione del professore alla cattedra precedentemente occupata.

Ove il carattere della disciplina e il numero degli studenti lo consiglino, si potrà addivenire anche al raddoppiamento della cattedra.

((I professori riammessi in servizio ai sensi del presente articolo, sono assegnati ad altrettanti posti di ruolo istituiti transitoriamente in aggiunta a quelli stabiliti con la tabella D annessa al R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

Tali posti saranno soppressi all'atto della cessazione dall servizio o del trasferimento ad altra università o ad altro istituto superiore dei titolari della materia relativa ai posti stessi))
.

I trasferimenti previsti nel presente articolo possono essere disposti, per ciò che riguarda la decorrenza, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 93, ultimo comma, del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.