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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 238

Provvedimenti sull'istruzione superiore. (045U0238)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/1948)
Testo in vigore dal:  27-5-1945

Art. 19



I professori universitari che siano stati o saranno riammessi in servizio nei casi previsti dai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, e dai decreti legislativi Luogotenenziali 7 settembre 1944, n. 255 e n. 264 (art. 5), saranno collocati a riposo alla fine dell'anno accademico durante il quale compiranno il 75° anno di età. A tal uopo la loro riassunzione in servizio può essere disposta anche se anteriormente ad essa abbiano raggiunto il 70° anno. Il presente comma si applica anche nel caso dei professori che saranno nominati in base all'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264.

I professori universitari che abbiano chiesto il collocamento a riposo al fine di non prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista o che vi siano stati collocati per non averlo prestato o che siano stati dispensati dal servizio per motivi politici nei casi previsti dalle lettere c) e d) del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, potranno in casi eccezionali, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e sentito il Consiglio dei Ministri, essere riassunti in servizio anche se al momento della riassunzione abbiano sorpassato il 75° anno di età; e in tal caso non saranno soggetti ad alcun ulteriore limite di età per il collocamento a riposo.