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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 347

Istituzione del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi. (044U0347)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/12/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/1994)
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Testo in vigore dal:  30-6-1994
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Art. 3



In ogni provincia è istituito un Comitato provinciale dei prezzi presieduto dal prefetto e composto di rappresentanti designati come segue:

uno per l'industria, uno per il commercio, uno per l'agricoltura, su indicazione della locale Camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dei prestatori di opera ;

un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro ;

un funzionario dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

un funzionario della Sezione provinciale dell'alimentazione;

un funzionario dell'Ente nazionale autotrasporti cose.

Per la trattazione di particolari questioni, il Comitato provinciale potrà valersi della collaborazione di esperti.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "I comitati provinciali dei prezzi di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sono soppressi e le residue funzioni sono attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato".