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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 264

Modificazioni al vigente ordinamento universitario. (044U0264)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/10/1971)
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Testo in vigore dal:  30-10-1971
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Art. 2



I rettori delle Università o i direttori degli Istituti superiori governativi sono eletti a maggioranza di voti dal Corpo accademico e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio, il Ministro può, per gravi motivi, sentito il Consiglio dei Ministri, revocare il rettore o direttore, invitando il Corpo accademico a procedere ad una nuova elezione. Nel frattempo il professore più anziano del Corpo accademico assume le funzioni di rettore o direttore.
((2))


È revocata la facoltà del Ministro di far luogo con suo decreto alla nomina di pro-rettori o pro-direttori.

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 29 ottobre 1971, n. 866 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I rettori delle università, i direttori degli istituti universitari e i presidi delle facoltà universitarie in funzione all'entrata in vigore della presente legge sono mantenuti nel loro ufficio nel corso dell'anno accademico 1971-1972, anche oltre il termine del triennio previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, fino alla costituzione degli organi accademici previsti dalla riforma universitaria".