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DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1917, n. 1750

Che approva e rende esecutoria la convenzione tra il Governo e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, per il trattamento di riposo al personale direttivo, insegnante e di amministrazione delle RR. scuole professionali. (017U1750)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/1921)
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Testo in vigore dal:  28-11-1917

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto l'art. 14 del Nostro decreto in data 10 maggio 1917, n. 896;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la industria, commercio e lavoro, di concerto con il ministro segretario di Stato per il tesoro;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È approvata e resa esecutoria l'annessa convenzione, prevista dall'art. 14 del decreto Luogotenenziale in data 10 maggio 1917, n. 896, tra il Governo e l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per il trattamento di riposo al personale direttivo, insegnante e d'amministrazione delle RR. scuole professionali, mediante un'apposita «Cassa pensioni» presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza.