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DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1917, n. 1750

Che approva e rende esecutoria la convenzione tra il Governo e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, per il trattamento di riposo al personale direttivo, insegnante e di amministrazione delle RR. scuole professionali. (017U1750)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/1921)
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Testo in vigore dal: 28-11-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Veduto l'art. 14 del Nostro decreto in data 10 maggio 1917, n. 896; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per  la  industria,
commercio e lavoro, di concerto con il ministro segretario  di  Stato
per il tesoro; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' approvata e  resa  esecutoria  l'annessa  convenzione,  prevista
dall'art. 14 del decreto Luogotenenziale in data 10 maggio  1917,  n.
896, tra il Governo e l'Amministrazione della Cassa  dei  depositi  e
prestiti e degli Istituti di previdenza per il trattamento di  riposo
al personale direttivo,  insegnante  e  d'amministrazione  delle  RR.
scuole professionali, mediante un'apposita «Cassa pensioni» presso la
Direzione generale degli Istituti di previdenza.