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DECRETO-LEGGE 4 luglio 2024, n. 92

Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia. (24G00111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112 (in G.U. 09/08/2024, n. 186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2024)
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Testo in vigore dal:  10-8-2024
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per l'incremento del personale che opera in ambito penitenziario e minorile, ai fini del miglior funzionamento degli istituti di pena, nonché disposizioni in materia di personale amministrativo;
Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di ordinamento penitenziario, per una razionalizzazione di alcuni benefici, di alcune regole di trattamento applicabili ai detenuti e per la semplificazione dell'accesso ai benefici;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire, anche in relazione agli obblighi euro-unitari, il reato di indebita destinazione di beni ad opera del pubblico agente;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per l'efficienza del procedimento penale;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di interventi in materia di procedimento esecutivo e di modifica al codice civile;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di differire il termine per l'entrata in vigore del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, al fine di permettere l'adozione degli interventi necessari per l'effettiva operatività del medesimo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Assunzione di 1.000 unità del Corpo di Polizia penitenziaria
1. Al fine di incidere più adeguatamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare maggiormente le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui ai commi 2 e 3 e per un numero massimo di:
a) 500 unità per l'anno 2025;
b) 500 unità per l'anno 2026.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.138.690 per l'anno 2025, di euro 26.235.803 per l'anno 2026, di euro 48.194.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, di euro 48.311.127 per l'anno 2030, di euro 48.778.728 per l'anno 2031, di euro 49.129.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, di euro 49.376.395 per l'anno 2035 e di euro 50.364.263 annui a decorrere dall'anno 2036.
3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 747.500 per l'anno 2025, di euro 1.137.500 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027.
4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, pari a euro 2.886.190 per l'anno 2025, euro 27.373.303 per l'anno 2026, euro 48.974.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 49.091.127 per l'anno 2030, euro 49.558.728 per l'anno 2031, euro 49.909.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 50.156.395 per l'anno 2035
((ed euro))
51.144.263 annui a decorrere
((dall'anno 2036))
, si provvede:
a) quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025
((ed euro 27.373.303))
annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 414.350 per l'anno 2025 ed euro 3.857.074 annui a decorrere dall'anno 2026;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 259.043 per l'anno 2025 ed euro 3.350.292 annui a decorrere dall'anno 2026;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 252.959 per l'anno 2025 ed euro 1.108.977 annui a decorrere dall'anno 2026;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 209.963 per l'anno 2025 ed euro 1.329.886 annui a decorrere dall'anno 2026;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 208.294 per l'anno 2025 ed euro 1.987.632 annui a decorrere dall'anno 2026;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 30.710 per l'anno 2025 ed euro 1.462.916 annui a decorrere dall'anno 2026;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 137.987 per l'anno 2025 ed euro 522.911 annui a decorrere dall'anno 2026;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 191.346 per l'anno 2025 ed euro 1.832.197 annui a decorrere dall'anno 2026;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 191.451 per l'anno 2025 ed euro 2.055.439 annui a decorrere dall'anno 2026;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 218.026 per l'anno 2025 ed euro 2.118.311 annui a decorrere dall'anno 2026;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 192.039 per l'anno 2025 ed euro 1.284.337 annui a decorrere dall'anno 2026;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 34.742 per l'anno 2025 ed euro 1.217.448 annui a decorrere dall'anno 2026;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 254.917 per l'anno 2025 ed euro 2.329.742 annui a decorrere dall'anno 2026;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 94.482 per l'anno 2025 ed euro 921.961 annui a decorrere dall'anno 2026;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 195.881 per l'anno 2025 ed euro 1.994.180 annui a decorrere dall'anno 2026;
b) quanto a euro 21.600.924 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 21.717.824 per l'anno 2030, euro 22.185.425 per l'anno 2031, euro 22.536.125 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 22.783.092 per l'anno
((2035 ed euro))
23.770.960 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.