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DECRETO-LEGGE 29 gennaio 2024, n. 7

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. (24G00017)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2024, n. 38 (in G.U. 28/03/2024, n. 74).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2024)
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Testo in vigore dal:  30-1-2024

Art. 3

Norme elettorali applicabili ai capoluoghi
di provincia e relativa denominazione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.
3. Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia.
4. L'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.
5. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva legislazione.