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DECRETO-LEGGE 10 maggio 2023, n. 51

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. (23G00059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/05/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 87 (in G.U. 05/07/2023, n. 155).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal:  6-7-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza», e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato», e, in particolare, l'articolo 13;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante «Proroga e definizione di termini», e, in particolare, l'articolo 9;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, recante «Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», e, in particolare, l'articolo 10;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;
Visto il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, recante «Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure volte a garantire l'efficienza dell'organizzazione degli enti previdenziali pubblici, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria e fiscale, nonché l'occupazione nel settore del salvamento acquatico;
Considerata, infine, la straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure che assicurino l'effettività delle politiche di solidarietà sociale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro della cultura e del Ministro per lo sport e i giovani;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici
1. Al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi degli enti previdenziali pubblici e di riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dei medesimi enti, all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera a-bis) è abrogata;
b) al comma 3, dopo le parole: «con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono aggiunte le seguenti: «, tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia»;
c) il comma 3-bis è abrogato;
d) al comma 5, dopo le parole: «il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;» sono aggiunte le seguenti: «propone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore generale;» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro membri, tutti scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia.»;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il direttore generale è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione, tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639
((,))
e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente.»;
f) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Gli organi di cui al comma 2 durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento
((; l'incarico può essere rinnovato))
una sola volta, anche non consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.».
2. Nelle more dell'adozione delle modifiche all'organizzazione degli enti disposte ai sensi del comma 1 e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'INPS e dell'INAIL, è nominato, entro venti giorni
((dalla data di entrata in vigore))
del presente decreto, un commissario straordinario, rispettivamente per ciascuno dei due enti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario
((straordinario))
è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia
((,))
e assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione ai sensi della disciplina vigente. Con la nomina del
((rispettivo))
commissario straordinario, il presidente, il vice presidente e il consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono con effetto immediato. I direttori generali dell'INPS e dell'INAIL, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione, nominati per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dall'insediamento, i commissari straordinari dell'INPS e dell'INAIL apportano le conseguenti modifiche ai rispettivi regolamenti di organizzazione e a tutti gli altri regolamenti interni.
4. In sede di prima applicazione, per ciascuno degli enti interessati, il consiglio di amministrazione nominato all'esito delle modifiche all'organizzazione di cui al presente articolo provvede, entro quarantacinque giorni dal
((proprio))
insediamento, a proporre al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore generale, sulla base delle disposizioni di cui al comma 1.