DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1970, n. 639

Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 11-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
 
  1.    Il     direttore     generale     dell'INPS:     sovraintende
all'organizzazione,  all'attivita'  e  al  personale   dell'Istituto,
assicurandone     l'unita'     operativa     e      di      indirizzo
tecnico-amministrativo, nel rispetto dei  criteri  generali  e  delle
direttive stabilite dal consiglio di amministrazione;  partecipa  con
voto consultivo alle sedute del  consiglio  di  amministrazione,  del
comitato esecutivo e  dei  comitati  amministratori  delle  gestioni,
fondi o casse  con  facolta'  di  iniziativa  e  proposta  e  dispone
l'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi adottate. 
  2.  Il  direttore  generale  formula   proposte   in   materia   di
ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli  organici
e  promozione  dei  dirigenti   ed   esercita   ogni   altro   potere
attribuitogli dal presidente, dal consiglio di  amministrazione,  dal
comitato  esecutivo  o  dai  comitati  di  gestione,  speciali  o  di
vigilanza. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 MAGGIO 2023, N. 51)). 
  4. Il trattamento economico del direttore  generale  e  determinato
con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,  di
concerto con il Ministro del tesoro, su  proposta  del  consiglio  di
amministrazione dell'Istituto. 
  5. In caso di assenza o di impedimento, il  direttore  generale  e'
sostituito dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario,
che ne assume tutte  le  funzioni  comprese  quelle  delegate,  salvo
diversa determinazione dell'organo delegante. 
  6. In caso  di  vacanza  dell'ufficio  di  direttore  generale,  il
presidente convoca il consiglio di amministrazione entro  il  termine
di trenta giorni per la proposta di competenza. Fino alla nomina  del
nuovo direttore generale, le  funzioni  sono  assunte  dal  dirigente
generale che esplica le funzioni di vicario.