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DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023, n. 20

Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. (23G00030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 (in G.U. 05/05/2023, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
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Testo in vigore dal:  6-5-2023
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Art. 4

Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare
1. All'articolo 5
((del testo unico di cui al decreto))
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.»;
b) al comma 3-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.»;
c) al comma 3-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.».