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DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023, n. 20

Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. (23G00030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 (in G.U. 05/05/2023, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
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Testo in vigore dal: 6-5-2023
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni in materia di flussi di ingresso legale  dei  lavoratori
stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 marzo 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'interno, della giustizia, degli affari esteri  e  della
cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche  sociali  e
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  di
concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche  del
mare; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure per la  programmazione  dei  flussi  di  ingresso  legale  dei
                        lavoratori stranieri 
 
  1. Per il triennio 2023-2025, le  quote  massime  di  stranieri  da
ammettere nel territorio dello Stato per  lavoro  subordinato,  anche
per esigenze di carattere stagionale ((,))  e  per  lavoro  autonomo,
sono definite,  in  deroga  alle  disposizioni  dell'articolo  3  del
((testo  unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo))  25  luglio  1998,  n.  286,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri. 
  ((2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto  di  cui
al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i Ministri
competenti per materia, gli iscritti al registro di cui  all'articolo
42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio
1998, n. 286, nonche' il  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro. Il predetto decreto e'  adottato,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei  ministri,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta.
Decorso tale termine il decreto e' comunque adottato)). 
  3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri  generali  per  la
definizione  dei  flussi  di  ingresso  che   devono   tenere   conto
dell'analisi del fabbisogno del mercato  del  lavoro  effettuata  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto  con
le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro  maggiormente
rappresentative sul  piano  nazionale.  Il  medesimo  decreto  indica
inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per  le
causali stabilite dal ((testo unico di cui al  decreto  legislativo))
25 luglio 1998, n. 286, per  ciascuno  degli  anni  del  triennio  di
riferimento. 
  4. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti  possono
essere  adottati  durante  il  ((triennio  2023-2025)),  secondo   la
procedura di cui ai commi 2 e 3. Le istanze ((di  cui  agli  articoli
22, 24 e 26 del testo unico di cui al decreto legislativo  25  luglio
1998, n. 286,)) eccedenti i limiti del decreto  di  cui  al  comma  1
possono essere esaminate  nell'ambito  delle  quote  che  si  rendono
successivamente disponibili con  gli  ulteriori  decreti  di  cui  al
presente comma. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato
dalla  documentazione  richiesta,  se  la  stessa   e'   gia'   stata
regolarmente presentata in sede di prima istanza. 
  5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di
cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale,  quote
riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con  lo
Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche
aventi ad oggetto i  rischi  per  l'incolumita'  personale  derivanti
dall'inserimento in traffici migratori irregolari. 
  ((5-bis. Con i decreti di cui al presente articolo  possono  essere
assegnate quote  dedicate  ad  apolidi  e  a  rifugiati  riconosciuti
dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati  o  dalle
autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito. 
  5-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 5, all'articolo 21
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e
secondo le procedure  di  cui  agli  articoli  22  e  24,  in  quanto
compatibili, possono essere autorizzati l'ingresso e il soggiorno per
lavoro  subordinato,  anche  a  carattere  stagionale,  di  stranieri
cittadini di Paesi con i quali  l'Italia  ha  sottoscritto  intese  o
accordi in materia di rimpatrio")).