DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 (in S.O. n. 13, relativo alla G.U. 28/03/2022, n. 73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 29-3-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
              ((Fondo unico nazionale per il turismo)) 
 
  ((1. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  366,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 105  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, di cui 60,7 milioni di euro destinati  al  beneficio  di
cui al comma 2,  5  milioni  di  euro  destinati  alle  imprese,  non
soggette a obblighi di servizio pubblico,  autorizzate  all'esercizio
di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e la quota
rimanente, pari a  39,3  milioni  di  euro,  destinata  a  misure  di
sostegno per la continuita' aziendale  e  la  tutela  dei  lavoratori
delle agenzie di viaggi e dei tour operator che  abbiano  subito  una
diminuzione media del fatturato nell'anno 2021 di almeno  il  30  per
cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019. Le risorse di
cui al primo periodo destinate alle  agenzie  di  viaggi  e  ai  tour
operator sono erogate anche agli  operatori  economici  costituiti  o
autorizzati successivamente al 1° gennaio 2020 secondo i  criteri  di
cui al decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot.  n.
SG/243, ferme restando le modalita' di verifica e controllo di cui al
medesimo decreto)). 
  2. Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1°  gennaio  2022
al 31 marzo 2022, l'esonero di cui all'articolo 7  del  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, e' riconosciuto,  con  le  medesime  modalita',
limitatamente ((al periodo di  durata  dei  contratti))  stipulati  e
comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le  assunzioni  a  tempo
determinato o con contratto di  lavoro  stagionale  nei  settori  del
turismo e degli stabilimenti termali.  In  caso  di  conversione  dei
detti  contratti  in  rapporto  di   lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del  presente  comma
e' riconosciuto per un periodo massimo di  sei  mesi  dalla  predetta
conversione. Il beneficio di cui ai primi due  periodi  del  presente
comma e' riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro  per  l'anno
2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1. 
  ((2-bis. Per l'anno 2022, 2 milioni di euro stanziati sul fondo  di
cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,
sono destinati alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici,
titolari di partita IVA. 
  2-ter. Ai datori di  lavoro  privati  operanti  nel  settore  delle
agenzie di viaggi e dei tour operator,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non  continuativi
per il periodo  di  competenza  aprile-agosto  2022,  ferma  restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal
versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro
il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti
all'INAIL. L'esonero e' riparametrato e applicato su base mensile. 
  2-quater. L'esonero di cui al comma 2-ter e' cumulabile  con  altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di  finanziamento  previsti  dalla
normativa  vigente,  nei  limiti  della  contribuzione  previdenziale
dovuta.  Il  beneficio  contributivo  di  cui  al  comma   2-ter   e'
riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari  a  56,25
milioni di euro per l'anno 2022. 
  2-quinquies. L'ente  previdenziale  provvede  al  monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-quater  e  comunica  i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, al Ministero del turismo  e  al  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.  Qualora  dal   predetto   monitoraggio   emerga   il
verificarsi di scostamenti, anche in  via  prospettica,  rispetto  al
predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati  altri  provvedimenti
concessori. 
  2-sexies. Alle minori  entrate  derivanti  dai  commi  da  2-ter  a
2-quinquies, pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022 e  valutate
in 9,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  366,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  2-septies. L'esonero di cui al comma 2-ter  e'  concesso  ai  sensi
della comunicazione della  Commissione  europea  del  19  marzo  2020
C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e
nei limiti e alle condizioni  di  cui  alla  medesima  comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea)). 
  ((3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni  di  euro
per l'anno 2022, si provvede: 
    a) quanto a 100 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32; 
    b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del turismo)). 
  ((3-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 9,8
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai  sensi  dell'articolo
32. 
  3-ter. Per il centenario dell'impianto dell'autodromo di Monza,  e'
riservato  in  favore  della  regione  Lombardia  un  contributo  per
investimenti, in relazione allo svolgimento del Gran Premio  d'Italia
di Formula 1, di 5 milioni di euro per l'anno  2022,  10  milioni  di
euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024
e  2025.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento di cui  al  comma  368  dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  per  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025)).