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DECRETO-LEGGE 23 novembre 2022, n. 179

Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici. (22G00192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
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vigente al 07/01/2023
Testo in vigore dal:  24-11-2022 al: 17-1-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, 6 aprile 2022, recante «Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, 24 giugno 2022, recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 9 luglio 2022 - 2 agosto 2022», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 4 luglio 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, 19 luglio 2022, recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 luglio 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, 30 agosto 2022, recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 21 settembre - 5 ottobre 2022», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, 13 settembre 2022, recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 6 - 17 ottobre 2022», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre 2022;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre 2022, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2022, recante «Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 settembre 2022, al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 255 del 31 ottobre 2022;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in alcuni territori della regione Marche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di accisa su alcuni carburanti
1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
«1) benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 2, dopo la parola: «stabilita» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022,» e le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 novembre 2022»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 12 dicembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 novembre 2022. I predetti esercenti trasmettono altresì, entro il 12 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalità e l'utilizzo dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.»;
d) al comma 4, le parole: «Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole: «per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al comma 3».
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 4.