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DECRETO-LEGGE 23 novembre 2022, n. 179

Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici. (22G00192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023)
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vigente al 07/01/2023
Testo in vigore dal: 24-11-2022
al: 17-1-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del
gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il
rilancio delle politiche industriali»; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51,  recante  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali  e
industriali»; 
  Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  novembre  2022,  n.  175,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  in  materia   di   politica   energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali  e  per  la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; 
  Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n.  176,  recante  «Misure
urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della transizione ecologica, 6 aprile  2022,
recante «Riduzione delle aliquote di accisa applicate  alla  benzina,
al gasolio e al GPL usati come carburanti», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2022; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della transizione ecologica, 24 giugno 2022,
recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici  usati
come carburanti, periodo 9 luglio 2022 - 2 agosto  2022»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  154  del  4
luglio 2022; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della transizione ecologica, 19 luglio 2022,
recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici  usati
come  carburanti»,  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 172 del 25 luglio 2022; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della transizione ecologica, 30 agosto 2022,
recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici  usati
come carburanti, periodo 21 settembre - 5 ottobre  2022»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  216  del  15
settembre 2022»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della transizione  ecologica,  13  settembre
2022, recante «Riduzione delle imposte su taluni prodotti  energetici
usati come carburanti, periodo 6 - 17 ottobre 2022», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 21  settembre
2022; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022,
recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza  degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15
settembre 2022 in parte del territorio delle  Province  di  Ancona  e
Pesaro-Urbino», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 221 del  21  settembre  2022,  nonche'  la  delibera  del
Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2022, recante «Estensione degli
effetti della dichiarazione dello stato di  emergenza,  adottata  con
delibera del 16 settembre 2022, al territorio  dei  comuni  ricadenti
nella parte settentrionale della  Provincia  di  Macerata,  limitrofi
alla  Provincia  di  Ancona,   colpito   dagli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15  settembre  2022»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  255
del 31 ottobre 2022; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
per contenere  gli  effetti  derivanti  dall'aumento  del  costo  dei
carburanti; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
fronteggiare gli eccezionali eventi  meteorologici  per  i  quali  e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con  le  citate  delibere  del
Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in
alcuni territori della regione Marche; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 novembre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
       Disposizioni in materia di accisa su alcuni carburanti 
 
  1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a), i numeri 1), 2) e 3)  sono  sostituiti
dai seguenti: 
      «1) benzina: 478,40 euro per mille litri, a  decorrere  dal  19
novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e  578,40  euro  per  mille
litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022; 
      2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per
mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al  30  novembre
2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022
e fino al 31 dicembre 2022; 
      3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e
fino al 30 novembre 2022, e 216,67  euro  per  mille  chilogrammi,  a
decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022»; 
    b) al comma 2, dopo  la  parola:  «stabilita»  sono  inserite  le
seguenti: «, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al  30  novembre
2022,» e le parole: «al  31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 30 novembre 2022»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici
assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504  e  gli
esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui
al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25  trasmettono,  entro
il  12  dicembre  2022,   all'ufficio   competente   per   territorio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  19-bis  del  predetto  testo  unico  ovvero   per   via
telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8,  comma
6,  del  decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi
ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1,  lettera  a),  numeri
1), 2) e 3) del presente articolo, usati  come  carburanti,  giacenti
nei serbatoi dei relativi  depositi  e  impianti  alla  data  del  30
novembre 2022. I predetti esercenti trasmettono altresi', entro il 12
gennaio 2023,  all'ufficio  competente  per  territorio  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalita'  e  l'utilizzo
dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di
cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) del presente articolo,
usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi  e
impianti alla data del 31 dicembre 2022.»; 
      d) al comma 4, le parole: «Nel caso in cui non  venga  disposta
la proroga di cui al comma 3,» sono soppresse e le  parole:  «per  la
mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Per  la  mancata  comunicazione  delle
giacenze di cui al comma 3». 
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede  ai
sensi dell'articolo 4.