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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
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Testo in vigore dal:  28-3-2021

Art. 9

Controlli ufficiali originariamente non programmati, controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'Azienda sanitaria locale
1. Per i controlli ufficiali originariamente non programmati di cui all'articolo 79, paragrafo 2, lettera c) del regolamento e per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati su richiesta degli operatori si applica, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento, la tariffa calcolata su base oraria, di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto, inclusiva degli eventuali certificati e attestati ufficiali.
2. Ai fini del comma 1 per controlli ufficiali originariamente non programmati, si intendono quelli che si sono resi necessari in caso di accertata non conformità, o sospetta non conformità successivamente confermata, da parte dell'Autorità competente ufficiale o da parte dell'operatore. Qualora il controllo ufficiale relativo alla verifica della risoluzione della non conformità, di cui al comma 1, sia contestuale ad un controllo ufficiale già programmato, non si applica la tariffa prevista per i controlli ufficiali originariamente non programmati.
3. Ai fini del comma 1 per controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta, si intendono quelli richiesti dall'operatore interessato, compresi quelli:
a) per il rilascio di certificati e attestati ufficiali;
b) di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 7;
c) per l'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza.
4. Nessuna riduzione delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 è prevista nel caso in cui l'ispezione ante mortem sia effettuata presso l'azienda di provenienza.
5. Per l'ispezione ante mortem in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello, si applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 7, che include la certificazione prevista. La tariffa di cui al presente comma è applicata indipendentemente dall'esito dell'ispezione ante mortem. Nessuna riduzione delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 è prevista nel caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.
6. La tariffa di cui ai commi 1 e 5 si applica a tutti gli operatori, senza esclusioni, compresi gli operatori della produzione primaria, gli operatori del settore dei MOCA, i broker e gli operatori responsabili della immissione in commercio e dell'uso dei prodotti fitosanitari, ove pertinente.
7. Le tariffe per i controlli ufficiali di cui al presente articolo sono aggiuntive alle altre tariffe, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
8. I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, inclusi analisi, prove e diagnosi, effettuati sulla base di un reclamo o di un sospetto di non conformità sono tariffati a carico dell'operatore solo a seguito di conferma della non conformità ai sensi rispettivamente dell'articolo 83, paragrafo 1, e dell'articolo 138, paragrafo 4, del regolamento.
9. Gli importi per le analisi di laboratorio a seguito di campionamenti effettuati in corso di controlli ufficiali e altre attività ufficiali di cui al comma 1 sono a carico dell'operatore.
Note all'art. 9:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note alle premesse.