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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-3-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, l'articolo 31; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare, l'articolo 12, comma 3, lettera g); 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 28 gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  ed  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare; 
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che  stabilisce  norme  specifiche  in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/  CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(Regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
consiglio,  del  9  marzo  2016,  relativo  alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»); 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del
10 ottobre  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i
controlli ufficiali delle partite di animali  e  merci  in  transito,
trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che  modifica
i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n.  119/2009,
(UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012
della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE)  2016/759  della
Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2019/2128   della
Commissione, del 12 novembre  2019,  che  stabilisce  il  modello  di
certificato ufficiale e le  norme  per  il  rilascio  di  certificati
ufficiali per le merci consegnate a  navi  in  uscita  dall'Unione  e
destinate   all'approvvigionamento   o   al    consumo    da    parte
dell'equipaggio e dei passeggeri oppure a  una  base  militare  della
NATO o degli Stati Uniti; 
  Vista la decisione 2007/275/CE della  Commissione,  del  17  aprile
2007, relativa agli elenchi degli animali e prodotti da sottoporre  a
controlli presso i posti  di  ispezione  frontaliera  a  norma  delle
direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE; 
  Visto il regolamento  (UE)  2019/2007  della  Commissione,  del  18
novembre 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE)
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda
gli elenchi  di  animali,  prodotti  di  origine  animale,  materiale
germinale, sottoprodotti di  origine  animale  e  prodotti  derivati,
fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti  di  controllo
frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del
23  aprile  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda  il  documento
sanitario comune di entrata che accompagna le partite  di  animali  e
merci fino alla loro destinazione; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2019/1793   della
Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento  temporaneo
dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che  disciplinano
l'ingresso nell'Unione di determinate  merci  provenienti  da  alcuni
Paesi terzi, e che attua  i  regolamenti  (UE)  2017/625  e  (CE)  n.
178/2002  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e   abroga   i
regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE)  2015/175,  (UE)
2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione, del
10 ottobre  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/625  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i
controlli ufficiali specifici  per  alcune  categorie  di  animali  e
merci, le misure  da  adottare  in  seguito  all'esecuzione  di  tali
controlli e alcune  categorie  di  animali  e  di  merci  esenti  dai
controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri; 
  Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  22  maggio  2001,  recante   disposizioni   per   la
prevenzione, il controllo e l'eradicazione  di  alcune  encefalopatie
spongiformi trasmissibili; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che  abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene
dei mangimi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1774/2002
(Regolamento sui sottoprodotti di origine animale); 
  Visto il regolamento (UE) n. 142/2011  della  Commissione,  del  25
febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione  del  regolamento
(CE) n. 1069/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di  origine  animale  e  ai
prodotti derivati non destinati al consumo umano, e  della  direttiva
97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli
non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre  2011,  relativo   alla   fornitura   di
informazioni  sugli  alimenti  ai   consumatori,   che   modifica   i
regolamenti (CE) n. 1924/2006 e  (CE)  n.  1925/2006  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  e  abroga  la  direttiva  87/250/CEE  della
Commissione, la direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio,  la  direttiva
1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE  e  2008/5/CE  della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2019/1715   della
Commissione, del 30 settembre  2019,  che  stabilisce  norme  per  il
funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i
controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema  («il  regolamento
IMSOC»); 
  Visto il regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli  enzimi  alimentari  e
che modifica la direttiva 83/417/CEE del  Consiglio,  il  regolamento
(CE)  n.  1493/1999  del  Consiglio,  la  direttiva  2000/13/CE,   la
direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo  agli  aromi  e  ad  alcuni
ingredienti  alimentari  con  proprieta'  aromatizzanti  destinati  a
essere  utilizzati  negli  e  sugli  alimenti  e  che   modifica   il
regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio,  i  regolamenti  (CE)  n.
2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE; 
  Vista la legge 30 aprile  1962,  n.  283,  recante  modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  Testo  unico  delle  leggi
sanitarie approvato con  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto il decreto legislativo  27  gennaio  1992,  n.  110,  recante
attuazione  della  direttiva  89/108/CEE  in  materia   di   alimenti
surgelati   destinati    all'alimentazione    umana,    limitatamente
all'articolo 10 recante importazione alimenti  surgelati  provenienti
da Paesi non appartenenti alla CEE; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2008,  n.  194,  recante
disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli  sanitari
ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1999,  n.  507,  recante
depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del   sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25  giugno  1999,
n. 205; 
  Visto il decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  123,  recante
attuazione della direttiva 95/69/CE che  fissa  le  condizioni  e  le
modalita'  per  il  riconoscimento  e  la  registrazione  di   taluni
stabilimenti ed intermediari operanti nel settore  dell'alimentazione
degli animali, e, in particolare, l'articolo 4, comma 3; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  aprile  2006,  n.  190,  recante
disciplina sanzionatoria per le violazioni del  regolamento  (CE)  n.
178/2002 che stabilisce i  principi  e  i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel  settore  della  sicurezza
alimentare; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  193,  recante
attuazione  della  direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in
materia  di  sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei  regolamenti
europei nel medesimo settore e, in particolare, l'articolo 2; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  aprile  2014,  n.  69,  recante
disciplina sanzionatoria per la  violazione  delle  disposizioni  del
regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  79/117/CEE   e
91/414/CEE, nonche' del regolamento (CE) n.  547/2011  che  attua  il
regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni  in
materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto legislativo  10  febbraio  2017,  n.  29,  recante
disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui  ai
regolamenti  (CE)  n.  1935/2004,  n.  1895/2005,  n.  2023/2006,  n.
282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti
destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti; 
  Visto il decreto  legislativo  7  febbraio  2017,  n.  27,  recante
disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di  cui
al  regolamento  (CE)  n.   1924/2006   relativo   alle   indicazioni
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante  codice
del terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017,  recante  definizione  e  aggiornamento  dei   livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  recante  Codice
della protezione civile; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n.
719, recante regolamento per la disciplina igienica della  produzione
e del commercio delle  acque  gassate  e  delle  bibite  analcooliche
gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare, la parte  IV:
articoli da 84 a 228; e parte VI: articoli da 244 a 248 e  da  252  a
256,  che  prevede  un  sistema  nazionale   di   identificazione   e
registrazione  degli  operatori,  inclusi  i   trasportatori,   degli
stabilimenti, degli animali e  dei  loro  movimenti,  sostituendo,  a
partire dal 21 aprile 2021, ogni altra modalita' di identificazione e
registrazione, ivi compresa quella prescritta per gli scambi; 
  Visto l'articolo 109, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/429 che
prevede una Banca Dati per la registrazione delle informazioni per la
registrazione e identificazione degli animali; 
  Visto che il Ministero della salute gestiste la BDN, gia' istituita
con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196  per
la tenuta  del  registro  nazionale  previsto  all'articolo  101  del
regolamento (UE) 2016/429; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  14  febbraio  1991,
recante determinazione delle  tariffe  e  dei  diritti  spettanti  al
Ministero  della  sanita',  all'Istituto  superiore  di   sanita'   e
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per
prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti  interessati,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625, Titolo II, Capo VI, relativo al
finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attivita'  ufficiali
e, in particolare, l'articolo 80  che  prevede  che,  per  coprire  i
relativi costi, gli Stati membri possono riscuotere tariffe o diritti
diversi da quelle obbligatorie armonizzate di cui all'articolo 79 del
regolamento stesso; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, nella riunione del 3 dicembre 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2021; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  2021,
recante  accettazione  delle  dimissioni   della   senatrice   Teresa
Bellanova  dalla  carica  di  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e conferimento dell'incarico  di  reggere,  ad
interim, il  medesimo  dicastero  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
della salute, di concerto con i  Ministri  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali ad  interim,  della  giustizia,  degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale,  dell'economia  e  delle
finanze e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di finanziamento dei
controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali effettuati  per
garantire l'applicazione della normativa in  materia  di  alimenti  e
sicurezza alimentare,  materiali  e  oggetti  destinati  a  venire  a
contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale,  sottoprodotti
di origine animale e  prodotti  derivati,  benessere  degli  animali,
immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione
del titolo II, capo VI, del regolamento  (UE)  2017/625,  di  seguito
«regolamento».  Rientrano  tra  i  controlli  ufficiali  e  le  altre
attivita' ufficiali di cui al presente comma anche quelli  effettuati
con mezzi di comunicazione a  distanza  o  su  documenti  in  formato
elettronico, eseguiti secondo procedure che garantiscano il  rispetto
degli articoli 8 e 11 del regolamento. Il presente decreto  determina
altresi' la tariffa  per  l'ispezione  in  caso  di  macellazione  di
animali fuori dal macello  per  autoconsumo  e  in  caso  di  animali
selvatici oggetto  di  attivita'  venatoria  per  autoconsumo  o  per
cessione diretta. 
  2. Le Autorita' competenti di cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, applicano  e  riscuotono
le tariffe previste dal presente decreto. 
  3. Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati
e sono destinate e vincolate alle Autorita' competenti e  agli  altri
enti di cui agli articoli 14 e 15, e  concorrono,  in  aggiunta  alle
risorse  provenienti  dal  finanziamento   del   Servizio   sanitario
nazionale,  ad  assicurare  adeguate  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie necessarie per organizzare, effettuare  e  migliorare  il
sistema dei controlli ufficiali e delle  altre  attivita'  ufficiali,
nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea. 
  4. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome  di
Trento e Bolzano, per i controlli  ufficiali  e  le  altre  attivita'
ufficiali per i quali  non  sono  previste  tariffe  armonizzate  nel
presente decreto, possono determinare proprie tariffe,  nel  rispetto
del titolo II, capo VI, del regolamento e fatte salve  le  esclusioni
di cui al comma 6 e le maggiorazioni stabilite  dall'articolo  8  del
presente decreto. 
  5. In attuazione dell'articolo 78 del regolamento,  per  assicurare
risorse  finanziarie  adeguate  alle  Autorita'  competenti   per   i
controlli ufficiali e  le  altre  attivita'  ufficiali,  il  presente
decreto prevede l'applicazione  delle  tariffe  obbligatorie  di  cui
all'articolo 79 del regolamento e determina tariffe diverse ai  sensi
dell'articolo 80 del regolamento. 
  6. Le tariffe di cui al presente decreto non si applicano: 
    a) agli enti del Terzo settore di cui al  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117; 
    b)  alle  associazioni  di  volontariato  iscritte  nel  registro
regionale della Protezione civile di cui  al  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1. 
  7. Gli operatori che effettuano produzione  primaria  e  operazioni
associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere  b),  c)  e
d), sono soggetti esclusivamente alle tariffe per: 
    a) la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13; 
    b) il riconoscimento di cui  all'articolo  4  e  all'articolo  6,
comma 13; 
    c) i controlli ufficiali  originariamente  non  programmati  e  i
controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali  su  richiesta  di
cui all'articolo 9; 
    d) le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 15 del presente
decreto, ove previste. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214: 
              «Art.  14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine  previsto
          per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo
          e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli  schemi
          dei  decreti  delegati.  Il  parere   e'   espresso   dalle
          Commissioni permanenti  delle  due  Camere  competenti  per
          materia entro sessanta giorni, indicando specificamente  le
          eventuali disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle
          direttive della  legge  di  delegazione.  Il  Governo,  nei
          trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette,
          con le sue osservazioni e con  eventuali  modificazioni,  i
          testi alle Commissioni per il parere  definitivo  che  deve
          essere espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31 della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.: 
              «Art. 31.  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. (12) 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 3,  lett.
          g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al
          Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
          l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di
          delegazione  europea  2018,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245: 
              «Art. 12. (Delega al Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2017/625, relativo ai  controlli  ufficiali  e  alle  altre
          attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
          della legislazione sugli  alimenti  e  sui  mangimi,  delle
          norme sulla salute e sul  benessere  degli  animali,  sulla
          sanita' delle piante  nonche'  sui  prodotti  fitosanitari,
          recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE)  n.
          396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)  n.  1107/2009,  (UE)  n.
          1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
          (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del  Consiglio  e  delle
          direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/CE  e
          2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti  (CE)
          n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
          91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE e 97/78/CE del Consiglio  e
          la decisione 92/438/CEE del Consiglio). - (Omissis). 
              3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1.  Il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
              (Omissis). 
                g) rivedere le disposizioni del  decreto  legislativo
          19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le  modalita'  di
          finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previste
          all'articolo 7 e in conformita' alle  norme  contenute  nel
          capo VI del titolo II del  regolamento  (UE)  2017/625,  al
          fine di attribuire alle autorita' competenti  di  cui  alla
          lettera b) le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          necessarie  per  organizzare  ed  effettuare  i   controlli
          ufficiali, nonche' le altre attivita' ufficiali, al fine di
          migliorare il sistema  dei  controlli  e  di  garantire  il
          rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia. 
              (Omissis).». 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  178/2002  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce
          i principi  ed  i  requisiti  generali  della  legislazione
          alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
          alimentare e fissa  procedure  nel  campo  della  sicurezza
          alimentare,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 1° febbraio 2002, n. L 31. 
              - Il regolamento (CE) 29 aprile 2004,  n.  852/2004/CE,
          regolamento  del  Parlamento  europeo   e   del   Consiglio
          sull'igiene dei prodotti alimentari,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 aprile  2004,
          n. L 139. 
              - Il regolamento (CE) 29 aprile 2004,  n.  853/2004/CE,
          regolamento del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che
          stabilisce norme specifiche in materia di  igiene  per  gli
          alimenti di origine animale, e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea del 30 aprile 2004, n. L 139. 
              - Il regolamento (CE) 15 marzo  2017,  n.  2017/625/UE,
          regolamento del Parlamento europeo  relativo  ai  controlli
          ufficiali e alle altre attivita' ufficiali  effettuati  per
          garantire l'applicazione della legislazione sugli  alimenti
          e sui mangimi, delle norme sulla  salute  e  sul  benessere
          degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui
          prodotti fitosanitari,  recante  modifica  dei  regolamenti
          (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)
          n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012,  (UE)  n.  652/2014,  (UE)
          2016/429 e (UE) 2016/2031  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dei  regolamenti  (CE)  n.  1/2005  e  (CE)  n.
          1099/2009  del  Consiglio  e  delle   direttive   98/58/CE,
          1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE   del
          Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e
          (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
          direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,  90/425/CEE,  91/496/CEE,
          96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la  decisione
          92/438/CEE  del  Consiglio   (regolamento   sui   controlli
          ufficiali) (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del  7  aprile
          2017, n. L 95. 
              -  Il  regolamento  (CE)  9  marzo  2016  n.  2016/429,
          regolamento del Parlamento europeo relativo  alle  malattie
          animali trasmissibili e che modifica e abroga  taluni  atti
          in materia di sanita' animale  («normativa  in  materia  di
          sanita' animale») (Testo rilevante ai  fini  del  SEE),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
          31 marzo 2016, n. L 84. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2019/2124   della
          Commissione,  del  10  ottobre   2019,   che   integra   il
          regolamento (UE) 2017/625  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio per quanto riguarda  le  norme  per  i  controlli
          ufficiali delle partite di animali  e  merci  in  transito,
          trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che
          modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008,
          (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010,  (UE)
          n.  142/2011,  (UE)  n.  28/2012  della   Commissione,   il
          regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e
          la  decisione  2007/777/CE  della  Commissione,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea   del   12
          dicembre 2019, n. L 321. 
              -  Il   regolamento   (CE)   12   novembre   2019,   n.
          2019/2128/UE, regolamento di esecuzione  della  Commissione
          che stabilisce il modello di  certificato  ufficiale  e  le
          norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci
          consegnate  a  navi  in  uscita  dall'Unione  e   destinate
          all'approvvigionamento    o    al    consumo    da    parte
          dell'equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare
          della NATO o degli Stati Uniti (Testo rilevante ai fini del
          SEE), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea del 12 dicembre 2019, n. L 321. 
              - La decisione 17  aprile  2007  n.  2007/275/CE  della
          Commissione relativa agli elenchi di prodotti  composti  da
          sottoporre a controlli ai posti di controllo frontalieri, a
          norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e  97/78/CE,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          del 4 maggio 2007, n. L 116. 
              - Il regolamento (UE) 2019/2007 della Commissione,  del
          18 novembre 2019, recante  modalita'  di  applicazione  del
          regolamento (UE) 2017/625  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio per  quanto  riguarda  gli  elenchi  di  animali,
          prodotti   di   origine   animale,   materiale   germinale,
          sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno
          e  paglia  soggetti  a  controlli  ufficiali  ai  posti  di
          controllo frontalieri e recante  modifica  della  decisione
          2007/275/CE,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea del 3 dicembre 2019, n. L 312. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2019/1602   della
          Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento
          (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda il documento sanitario  comune  di  entrata
          che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro
          destinazione, e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  30  settembre
          2019, n. L 250. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2019/1793  della
          Commissione, del 22 ottobre 2019,  relativo  all'incremento
          temporaneo  dei  controlli  ufficiali  e  delle  misure  di
          emergenza  che  disciplinano  l'ingresso   nell'Unione   di
          determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e  che
          attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE)  n.  178/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio e abroga  i  regolamenti
          (CE) n. 669/2009, (UE) n.  884/2014,  (UE)  2015/175,  (UE)
          2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 ottobre
          2019, n. L 277. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2019/2126   della
          Commissione,  del  10  ottobre   2019,   che   integra   il
          regolamento (UE) 2017/625  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio per quanto riguarda  le  norme  per  i  controlli
          ufficiali specifici  per  alcune  categorie  di  animali  e
          merci, le misure da adottare in seguito  all'esecuzione  di
          tali controlli e alcune categorie di  animali  e  di  merci
          esenti  dai  controlli  ufficiali  ai  posti  di  controllo
          frontalieri,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea del 12 dicembre 2019, n. L 321. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  999/2001  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  del  22  maggio  2001,  recante
          disposizioni   per   la   prevenzione,   il   controllo   e
          l'eradicazione   di   alcune   encefalopatie    spongiformi
          trasmissibili, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Comunita' europea del 31 maggio 2001, n. L 147. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1935/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i
          materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i
          prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE  e
          89/109/CEE,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea del 13 novembre 2004, n. L 338. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  183/2005  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  12  gennaio   2005,   che
          stabilisce  requisiti  per   l'igiene   dei   mangimi,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
          8 febbraio 2005, n. L 35. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n  1069/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme
          sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai
          prodotti derivati non destinati  al  consumo  umano  e  che
          abroga il regolamento (CE) n.  1774/2002  (Regolamento  sui
          sottoprodotti di  origine  animale),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  del  14  novembre
          2009, n. L 300. 
              - Il regolamento (UE) n.  142/2011  della  Commissione,
          del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di  applicazione
          del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio  recante   norme   sanitarie   relative   ai
          sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non
          destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE  del
          Consiglio per quanto riguarda taluni  campioni  e  articoli
          non sottoposti a controlli veterinari  alla  frontiera,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
          26 febbraio 2011, n. L 54. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1169/2011  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla
          fornitura di informazioni sugli  alimenti  ai  consumatori,
          che modifica i regolamenti (CE)  n.  1924/2006  e  (CE)  n.
          1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  e  abroga
          la direttiva 87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
          90/496/CEE del Consiglio,  la  direttiva  1999/10/CE  della
          Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE  della
          Commissione  e  il  regolamento  (CE)  n.  608/2004   della
          Commissione,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea del 22 novembre 2011, n. L 304. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2019/1715  della
          Commissione, del 30 settembre 2019,  che  stabilisce  norme
          per il funzionamento del sistema per il  trattamento  delle
          informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi  elementi
          di sistema («il regolamento IMSOC»),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 14 ottobre 2019,
          n. L 261. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1332/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo
          agli  enzimi  alimentari  e  che  modifica   la   direttiva
          83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n.  1493/1999
          del  Consiglio,  la  direttiva  2000/13/CE,  la   direttiva
          2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n.  258/97,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          del 31 dicembre 2008, n. L 354. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1333/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo
          agli additivi  alimentari,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea del 31 dicembre  2008,  n.  L
          354. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1334/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo
          agli  aromi  e  ad  alcuni   ingredienti   alimentari   con
          proprieta'  aromatizzanti  destinati  a  essere  utilizzati
          negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento  (CEE)
          n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n.  2232/96  e
          (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE,  e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea   del   31
          dicembre 2008, n. L 354. 
              - La legge 30 aprile 1962,  n.  283,  recante  modifica
          degli articoli 242, 243, 247, 250 e  262  del  testo  unico
          delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
          1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della
          vendita delle  sostanze  alimentari  e  delle  bevande,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1962, n. 139. 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante  modifiche
          al sistema penale, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329. 
              - Il decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  110,
          recante attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di
          alimenti  surgelati  destinati   all'alimentazione   umana,
          limitatamente all'articolo 10 recante importazione alimenti
          surgelati provenienti da Paesi non appartenenti  alla  CEE,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n.
          39. 
              - Il decreto legislativo  19  novembre  2008,  n.  194,
          recante disciplina delle modalita' di  rifinanziamento  dei
          controlli sanitari ufficiali in attuazione del  regolamento
          (CE) n. 882/2004, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
          dicembre 2008, n. 289. 
              - Il decreto legislativo  30  dicembre  1999,  n.  507,
          recante depenalizzazione dei reati  minori  e  riforma  del
          sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge
          25 giugno  1999,  n.  205,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  3,  del
          decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  123,   recante
          «Attuazione  della  direttiva   95/69/CE   che   fissa   le
          condizioni e  le  modalita'  per  il  riconoscimento  e  la
          registrazione  di  taluni  stabilimenti   ed   intermediari
          operanti nel  settore  dell'alimentazione  degli  animali»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1999, n. 105: 
              «Art.  4.  (Procedura  per  il   riconoscimento   degli
          stabilimenti e degli intermediari). - (Omissis). 
              3. La domanda per ottenere  il  riconoscimento  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) e  di
          cui all'articolo 3 deve essere presentata  alla  regione  o
          alla provincia autonoma competente per territorio.». 
              - Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante
          disciplina sanzionatoria per le violazioni del  regolamento
          (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi  e  i  requisiti
          generali   della   legislazione   alimentare,    istituisce
          l'Autorita' europea per la  sicurezza  alimentare  e  fissa
          procedure  nel  settore  della  sicurezza  alimentare,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2006, n. 118. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 6 novembre 2007,  n.  193,  recante  attuazione
          della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia
          di sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei  regolamenti
          europei nel medesimo  settore,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261: 
              «Art.  2.  (Autorita'  competenti).  -   1.   Ai   fini
          dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004,  853/2004,
          854/2004 e 882/2004, e  successive  modificazioni,  per  le
          materie  disciplinate  dalla  normativa  abrogata  di   cui
          all'art. 3, le Autorita' competenti sono il Ministero della
          salute, le regioni, le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e le Aziende unita' sanitarie  locali,  nell'ambito
          delle rispettive competenze. Per le forniture destinate  ai
          contingenti delle Forze  armate  impiegati  nelle  missioni
          internazionali,  l'Autorita'  competente  e'  il  Ministero
          della   difesa,   che    si    avvale    delle    strutture
          tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di  vigilanza
          militare,  al  cui  personale,  nello   svolgimento   della
          specifica   attivita',   sono   conferite    le    relative
          attribuzioni e le qualifiche di cui  all'articolo  3  della
          legge 30 aprile 1962, n. 283.». 
              - Il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69, recante
          disciplina   sanzionatoria   per   la   violazione    delle
          disposizioni del regolamento  (CE)  n.  1107/2009  relativo
          all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e  che
          abroga le direttive 79/117/CEE e  91/414/CEE,  nonche'  del
          regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento  (CE)
          n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia
          di etichettatura dei prodotti fitosanitari,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2014, n. 103. 
              - Il decreto  legislativo  10  febbraio  2017,  n.  29,
          recante  disciplina  sanzionatoria  per  la  violazione  di
          disposizioni di cui ai regolamenti (CE)  n.  1935/2004,  n.
          1895/2005, n. 2023/2006, n.  282/2008,  n.  450/2009  e  n.
          10/2011, in materia di  materiali  e  oggetti  destinati  a
          venire a contatto con prodotti alimentari  e  alimenti,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017, n. 65. 
              - Il  decreto  legislativo  7  febbraio  2017,  n.  27,
          recante disciplina sanzionatoria per  la  violazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1924/2006
          relativo  alle  indicazioni  nutrizionali  e  sulla  salute
          fornite  sui  prodotti  alimentari,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2017, n. 64. 
              - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante
          codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
          lettera  b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          12 gennaio 2017, recante definizione  e  aggiornamento  dei
          livelli essenziali di assistenza, di  cui  all'articolo  1,
          comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
          e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 65 del  18  marzo
          2017. 
              - Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  recante
          Codice  della  protezione  civile,  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2018, n. 17. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 19  maggio
          1958,  n.  719,  recante  regolamento  per  la   disciplina
          igienica della  produzione  e  del  commercio  delle  acque
          gassate e delle bibite analcooliche gassate e  non  gassate
          confezionate in  recipienti  chiusi,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1958, n. 178. 
              - Il regolamento (UE) 2016/429 e,  in  particolare,  la
          parte IV: articoli da 84 a 228; e parte VI: articoli da 244
          a 248 e da 252 a 256, che prevede un sistema  nazionale  di
          identificazione e registrazione degli operatori, inclusi  i
          trasportatori, degli stabilimenti, degli animali e dei loro
          movimenti, sostituendo, a partire dal 21 aprile 2021,  ogni
          altra modalita' di  identificazione  e  registrazione,  ivi
          compresa quella prescritta per gli  scambi,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 31 marzo 2016,
          n. L 84. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo 22 maggio  1999,  n.  196,  recante  Attuazione
          della  direttiva  97/12/CE  che  modifica  e  aggiorna   la
          direttiva  64/432/CEE  relativa  ai  problemi  di   polizia
          sanitaria in materia di scambi intracomunitari  di  animali
          delle specie bovina  e  suina,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1999, S.O.: 
              «Art. 12. - 1. Presso il Ministero  della  sanita',  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e  le
          aziende unita' sanitarie locali e'  istituita,  nei  limiti
          della   spesa   autorizzata   da   appositi   provvedimenti
          legislativi, una banca  dati  informatizzata  collegata  in
          rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2,
          3 e 4;  tali  informazioni  sono  trasmesse  dalle  aziende
          unita' sanitarie locali, per via informatica, alle regioni,
          alle province autonome e al  Ministero  della  sanita';  il
          Ministero  perle  politiche  agricole   e'   interconnesso,
          attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati,
          ai  fini  dell'espletamento  delle  funzioni   di   propria
          competenza. 
              2. Per ciascun animale appartenente alla specie  bovina
          sono indicati: 
                a) il codice o i codici di identificazione unici  per
          i casi di cui all'articolo  4,  paragrafo  1,  all'articolo
          4-ter, all'articolo 4-quater, paragrafo 1,  e  all'articolo
          4-quinquies  del  regolamento   (CE)   n.   1760/2000   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio  2000,  e
          successive modificazioni; 
                b) la data di nascita; 
                c) il sesso; 
                d) la razza o il mantello; 
                e) il codice di identificazione della  madre  o,  nel
          caso di un animale importato da un Paese terzo,  il  codice
          unico  di  identificazione  del  mezzo  di  identificazione
          individuale assegnato all'animale  dallo  Stato  membro  di
          destinazione  a  norma  del  citato  regolamento  (CE)   n.
          1760/2000; 
                f)  il  numero  di  identificazione  dell'azienda  di
          nascita; 
                g) i numeri di identificazione di tutte le aziende in
          cui l'animale e' stato  custodito  e  le  date  di  ciascun
          cambiamento di azienda; 
                h) la data del decesso o della macellazione; 
                i) il tipo di mezzo di  identificazione  elettronica,
          se applicato all'animale. 
              3. In relazione agli animali della  specie  suina  sono
          indicati: 
                a) il numero di registrazione dell'azienda  d'origine
          o  dell'allevamento  d'origine,  nonche'  il   numero   del
          certificato sanitario, quando prescritto; 
                b) il numero di registrazione dell'ultima  azienda  o
          dell'ultimo allevamento e, per  gli  animali  importati  da
          Paesi terzi, dell'azienda di importazione. 
              4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati: 
                a) il numero di identificazione che  deve  contenere,
          oltre la sigla IT  che  individua  lo  Stato  italiano,  un
          codice che non superi i dodici caratteri; 
                b) il nome  e  l'indirizzo  del  proprietario,  della
          persona fisica o giuridica responsabile. 
              4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente
          agli animali della specie suina, sono fornite  a  decorrere
          dal 31 dicembre 2000. 
              5. La banca dati di cui al comma  1  e'  aggiornata  in
          modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi
          della  legge  7  agosto   1990,   n.   241,   le   seguenti
          informazioni: 
                a) il numero di identificazione degli  animali  della
          specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali
          della specie suina, le informazioni  di  cui  al  comma  3,
          lettera a); 
                b) un elenco dei movimenti di ciascun  animale  della
          specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per  gli
          animali  importati  da   paesi   terzi,   dall'azienda   di
          importazione;  per  gli  animali  della  specie  suina   le
          informazioni di cui al comma 3, lettera b). 
              5-bis. Le informazioni di cui al comma 5,  lettera  b),
          limitatamente  agli  animali  della  specie   suina,   sono
          fornite: 
                a)  per  gli  animali  in  partenza  dall'azienda  di
          nascita, entro il 31 dicembre 2001; 
                b) per gli animali in  partenza  da  tutte  le  altre
          aziende, entro il 31 dicembre 2002. 
              6. Le informazioni di cui al comma  5  sono  conservate
          nella banca dati  per  almeno  i  tre  anni  successivi  al
          decesso dell'animale, se di  specie  bovina,  o  successivi
          all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso
          di animali della specie suina. 
              6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli  animali
          della specie suina, la registrazione nella  banca  dati  di
          cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero dei suini
          spostati,  il  numero  di  identificazione  dell'azienda  o
          dell'allevamento di partenza, il numero di  identificazione
          dell'azienda o  dell'allevamento  di  arrivo,  la  data  di
          partenza o la data di arrivo.». 
              - Il decreto del Ministro  della  sanita'  14  febbraio
          1991, recante determinazione delle tariffe  e  dei  diritti
          spettanti  al   Ministero   della   sanita',   all'Istituto
          superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese  a
          richiesta  e  ad  utilita'  dei  soggetti  interessati,  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale  n.  63  del  15  marzo
          1991. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo  2017,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - L'articolo 2, comma  1,  del  decreto  legislativo  6
          novembre 2007, n. 193 recante «Attuazione  della  direttiva
          2004/41/CE relativa ai controlli in  materia  di  sicurezza
          alimentare e applicazione dei  regolamenti  comunitari  nel
          medesimo settore, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
          novembre 2007, n. 261, cosi' recita: 
              «Art.  2.  (Autorita'  competenti).  -   1.   Ai   fini
          dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004,  853/2004,
          854/2004 e 882/2004, e  successive  modificazioni,  per  le
          materie  disciplinate  dalla  normativa  abrogata  di   cui
          all'art. 3, le Autorita' competenti sono il Ministero della
          salute, le regioni, le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e le Aziende unita' sanitarie  locali,  nell'ambito
          delle rispettive competenze. Per le forniture destinate  ai
          contingenti delle Forze  armate  impiegati  nelle  missioni
          internazionali,  l'Autorita'  competente  e'  il  Ministero
          della   difesa,   che    si    avvale    delle    strutture
          tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di  vigilanza
          militare,  al  cui  personale,  nello   svolgimento   della
          specifica   attivita',   sono   conferite    le    relative
          attribuzioni e le qualifiche di cui  all'articolo  3  della
          legge 30 aprile 1962, n. 283.». 
              - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 3
          luglio 2017, n. 117, vedi nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 2
          gennaio 2018, n. 1, vedi nelle note alle premesse.